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Dei delitte e delle pene

Chapter 5

XLI. Cbwe si prevengano i de-

litti, 177 XLIL Conclusione. i$o
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DEI
DEI DELITTI
DELLE PENE.
§. I. INTRODUZIONE.
vxli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regola- menti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli , l'interesse de* quali è di opporsi alle più. provide leggi che per natura rendono uni- versali i vantaggj , e resistono a quello sforzo , per cui tendono a condensarsi in pochi , riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità , e dall' altra , tutta la debolezza e la miseria : perciò , se non dopo esser passati tramezzo mille errori nelle coso
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i Dei Delitti
più essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali giunti all' estremo , non s5 inducono a rimediare ai disordini che gli oppri- mono , e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti , ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo , più per tradizione che per esame.
' Apriamo le istorie > e vedremo che le leggi > che pur sono , o dovrebbon' essere patti di uomini liberi , non so- no state , per lo più , che lo strumen- to delle passioni di alcuni pochi , o nate da una fortuita e passeggera ne^ cessità ; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana , che in un sol punto concentrasse le azioni di una multitudine di uomini , e le considerasse in questo punto di vista : la massima felicità divisa nel maggior numero. Felici sono quelle pochissime nazioni , che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni e vi-
e delle Peni, 5
cìssitudini umane facesse succedere alla estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedj con buone leggi ! e me- rita la gratitudine degli uomini quel filosofo eh' ebbe il coraggio , dall', oscuro e disprezzato suo gabinetto , di gettare nella moltitudine i primi semi , lungamente infruttuosi , delle utili verità.
Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi , e fralle diverse nazioni • il commercio si è animato all' aspetto delle verità filoso- fiche rese comuni colla stampa ; e si è accesa fralle nazioni una tacita guerra d' industria , la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti , che si debbono alla luce di questo secolo. Ma pochissimi han- no esaminata e combattuta la crudeltà delle pene , e l' irregolarità delle pro- cedure criminali, parte di legislazione così principale , e così trascurata in quasi tutta l' Europa \ pochissimi , ri- montando a' principi generali, annien-
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4 Dei Delitti
tarono gli errori accumulati di più se- coli, frenando almeno , con quella sola forza che hanno le verità conosciute , il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin' ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atro- cità. Eppure i gemiti dei deboli , sa- crificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza ; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità multi- plicati , per delitti o non provati o chi- merici r la squallidezza e gli orrori di una prigione , aumentati dal più cru- dele carnefice dei miseri , V incertezza , dovevano scuotere quella sorta di ma- gistrati che guidano le opinioni delle menti umane.
L' immortale Presidente di Mon- tesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L' indivisibile verità mi ha sforzato a seguire le tracce lu- minose di questo grand' uomo , ma p-li uomini pensatori , pe' quali scrivo , sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato , se potrò ottenere coni' esso i segreti ringraziamenti de-
! DELLE PENS, 'J
gli oscuri e pacifici seguaci della ra- gione , e se potrò inspirare quel dolce fremito , con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene si' interessi della umanità 1
Or 1' ordine ci condurrebbe ad esa- minare e distinguere tutte le differenti sorti di delitti , e la maniera di punirli , se la variabile natura di essi per le di- verse circostanze dei secoli e dei luo- ghi , non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e nojoso. Mi basterà indicare i principj più generali , e gli errori più funesti e comuni 5 per disingannare sì quelli che per un mal inteso amore di libertà vorrebbono introdurre l'anar- chia , come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.
Ma quali saranno le pene conve- nienti a questi delitti ? La morte è ella una pena veramente utile e necessa- ria per la sicurezza , e pel buon' ordine della società ? La tortura e i tormenti sono eglino giusti , e ottengono eglino A fine che si propongono le leggi ?
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£ Dei Delitti:
Qaal è la miglior maniera di preve- nire i delitti ? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutti i tempi ? QuaP influenza hanno esse su i costumi ?
Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geome- trica , a cui la nebbia de' sofismi , la seduttrice eloquenza , ed il timido dubbio non possano resistere. Se io non avessi altro merito , che quello di aver presentato il primo all'Italia , con qualche maggior evidenza , ciò che altre nazioni hanno osato scrivere , e cominciano a praticare , io mi stime-* rei fortunato : ma se sostenendo i di- ritti degli uomini , e della invincibile verità , contribuissi a strappar dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tiran- nia o della ignoranza , ugualmente fa- tali , le benedizioni e le lacrime di un solo innocente nei trasporti della gioja mi consolerebbero del disprezzo degli uomini.
e delle Pene.
§ 1 1.
Orìgine delle pene* Diritto di punire.
JN on è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale , s' ella non sia fondata su i sentimenti inde- lebili dell'uomo. Qualunque legge de-. vii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria , che vince alla fine j in quella maniera che una forza benché minima, se sia continuamente applicata , vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.
Consultiamo il cuore umano , e in esso troveremo i principj fondamen- tali del vero diritto del sovrano di pu- nire i delitti.
Nessun' uomo ha fatto il dono gra* tuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico : questa chimera non esiste che ne' romanzi. Se fosse possibile , ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri , non ci legassero : ogni uomo si fa centro di
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$ Dei Delitti
tutte le combinazioni del globo.
La moltiplicazione del genere uma- no , piccola per se stessa , ma di trop- po superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per sod- disfare ai bisogni , che sempre più s' in- crocicchiavano tra di loro , riunì i pri- mi selvaggj. Le prime unioni forma- rono necessariamente le altre , per re- sistere alle prime ; e così lo stato di guerra trasponessi dall' individuo alle nazioni.
Le leggi sono le condizioni , colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società , stanchi di vivere in un continuo stato di guerra , e di godere una libertà resa inutile dall' in- certezza di conservarla : essi ne sacri- ficarono una parte per goderne il res- tante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di liber- tà, sacrificate al bene di ciascheduno , forma la sovranità di una nazione j ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle. Ma non bastava formare questo deposito , bi~
e delle Pene. 9
sognava difenderlo dalle private usur- pazioni di ciascun' uomo in parrico- • lare , il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria por- zione , ma usurparsi ancora quella de- gli altri. Vi volevano de' motivi sen- sibili, che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell' antico Caos le leggi della società. Questi motivi sen- sibili sono le pene stabilite contro gP infrattori delle leggi. Dico sensi- bili motivi , perchè l'esperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principj di condotta, né si allontana da quel principio univer- sale di dissoluzione che nell' univer- so fisico e morale si osserva , se non con motivi che immediatamente per- cuotono i sensi , e che di continuo sì affacciano alla mente per contrabilan- ciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene uni- versale : né P eloquenza , né le decla- mazioni , nemmeno le più sublimi verità, sono bastate a frenare per lun-
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'io Dei Delitti
go tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.
Fu dunque la necessita , che costrm* se gli uomini a ceder parte della pro- pria libertà : egli è dunque certo , che ciascuno non ne vuol mettere nel pub- blico deposito che la minima porzione possibile , quella sola che basti ad in- durre gli altri a difenderlo. L'aggrega- to di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire. Tutto il di- ritto di più è abuso , e non giustizia ; è fatto, non già diritto (i). Le pene che oltrepassano la necessità di con- servare il deposito della salute pubblica, sono ingiuste dilor natura } e tanto più giuste sono le pene , quanto più sacr&
(i) Osservate che la parola diritto non è contradittoria alla parola for^a : ma la pri- ma è piuttosto una modificazione della se- conda , cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non in- tendo altro che il vincolo necessario per te- nere uniti gì' interessi particolari , che senz" esso si scioglierebbono nell' antico stato d' in- sociabilità.
Bisogna guardarsi di non attaccare a questa
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ed: inviolabile è là sicurezza , e mag- giore la libertà , che il sovrano con- serva ai suddita.
§. 1 1 ì.
Conseguente.
JLa prima conseguenza di questi
• • • v u i i i • pnncipj 3 e che le sole leggi possano
decretare le pene su i delitti -y e questa autorità non può risedere che presso il legislatore , che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale. Nessun magistrato , che è parte dì so- cietà, può con giustizia infligger pene contro ad un' altro membro della so- cietà medesima. Ma una pena accres-
parola giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica , e di un essere esis- tente : ella è una semplice maniera di conce- pire degli uomini ; maniera che influisce infi- nitamente sulla felicità di ciascuno : nemme- no intendo queir altra sorta di giustizia , che è emanata da Dio , e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire,
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ciuta al di là del limite Rsszto dalle leggi , è una pena ingiusta , più un' al- tra pena : dunque non può un magis- trato , sotto qualunque pretesto di zelo o ben pubblico , accrescere la pena sta- bilita ad un delinquente cittadino.
La seconda conseguenza è3 che il sovrano , che rappresenta la società medesima , non può formare che leggi generali che obblighino tutti i mem- bri , ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale j poi- ché allora la nazione si dividerebbe in due parti , una rappresentata daL sovrano y che asserisce la violazione del contratto , e V altra dell' accusato y che la nega : egli è dunque necessario % che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magis- trato , le di cui sentenze sieno inappel- labili, e consistano in mere asserzioni 3 o negazioni , di fatti particolari.
La terza conseguenza è 3 che quando
si provasse che l'atrocità delle pene 5
» se non immediatamente opposta al ben
pubblico, ed al fine medesimo d'ini-
e delle Pene. x$
pedire i delitti , fosse solamente inu- tile ; anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù bene- fiche, che sono V effetto d'una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi , nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida cru- deltà , ma lo sarebbe alla giustizia , ed alla natura del contratto sociale medesimo.
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Interpetr anione delle leggi.
uarta conseguenza : nemmeno l' autorità d' interpetrare le leggi pe- nali può risedere presso i giudici cri- minali , per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura di ubbidire ; ma le ricevono dalla vivente società, o dal
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sovrano rappresentatore di essa , come legittimo depositario dell' attuale ri- sultato della volontà di tutti : le rice- vono non come obbligazioni (i) di un' antico giuramento , nullo , perchè le- gava volontà non esistenti , iniquo , perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra } ma come effetti di un tacito o espresso giuramento che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovra-
( i ) Se ogni membro particolare è legato alla società , questa è parimente legata con ogni membro particolare , per un contratto che di sua natura obbligale due parti. Questa obbligazione , che discende dal trono fino alla capanna , che lega egualmente e il più grande , e il più miserabile fra gli uomini , non altro significa se non che è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero sieno osservati.
La voce obbligazione è una di quelle molto più frequenti in morale , che in ogni altra scienza , e che sono un segno abbreviativo di un raziocinio , e non di una idea : cerca- tene una alla parola obbligazione , e non la troverete , fate un raziocinio , e intèndete Voi medesimo , e sarete inteso, ^
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e deli e Pene» ij
no l come vincoli necessarj per fre- nare e reggere l'intestino fermenta degl' interessi particolari. Questa è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della legge ? Il sovrano , cioè il depositario delle attuali volontà di tutti ; e non il giudice , il di cui ufficio è solo l' esami- nare se il tal uòmo abbia fatto , ono, un' azione contraria alle leggi.
In ogni delitto si deve fare dal giu- dice un sillogismo perfetto : la mag- giore dev' essere la legge generale ; la minore , F azione conforme , ono, alla legge j la conseguenza 3 la libertà 3 o la pena. Quando il giudice sia cos- tretto j o voglia fare anche soli due sillogismi 5 si apre la porta all' incer- tezza.
Non vi è cosa più pericolosa di quelF assioma comune y che Bisogna consultare lo spirito della legge. Ques- to è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità 3 che sembra un paradosso alle menti volgari , pia percosse da un piccol disordine pre-
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sente , che dalle funeste ma rimoté conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una nazione , mi sembra dimostrata. Le nostre cogni- zioni e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione ; quanto più sono complicate , tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista , ciascun uomo in dif- ferenti tempi ne, ha un diverso. Lo spinto della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva lo- gica di un giudice , di una facile o mal sana digestione ; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni 3 dalla debolezza di chi soffre , dalle rela- zioni del giudice coli' offeso , e da tutte quelle minute forze che cangia- no le apparenze di ogni oggetto nel!5 animo fluttuante dell' uomo. Quindi vegliamo la sorte di un cittadino
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cambiarsi spesse volte nei passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei fal$i raziocinilo dell5 attuale fermento de-
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gli umori di un giudice , che prende . per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni , che gli muove la mente. Quindi veggiamo gF istessi delitti , dallo stesso tribunale puniti diversa- mente in diversi tempi , per aver con- sultato non la costante e fissa voce della legge , ma P errante istabilità delle in- terpetrazioni.
Un disordine, che nasce dalla rigo- rosa osservanza della lettera di una legge penale , non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpetrazione. Un tale moment taneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle pa- role della legge , che sono la cagione - dell' incertezza , ma impedisce la fat- tale licenza di ragionare , da cui nas- cono le arbitrarie e venali controver- sie. Quando un codice fisso di leggi che si debbono osservare alla lettera 5 non lascia al giudice altra incombenza 5 che di esaminare le azioni de5 Citta- dini, e giudicarle conformi o diffor-
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mi alla legge scritta ; quando la nor- ma del giusto o dell' ingiusto , che deve diriger le azioni sì del citta- dino ignorante 5 come del cittadino filosofo , non è un5 affare di contro- versia , ma di fatto : allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti , tanto più crudeli , quanto è minore la distanza fra chi soffre , e chi fa soffrire \ più fatali , che quelle di un solo , perchè il dispotismo di molti non è correggibile che dal dis- potismo di un solo , e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza , ma agli ostacoli. Così acquis- tano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è la giusta , perchè è lo scopo per cui gli uomini ftanno in società , che è utile , perchè gli mette nel caso di esattamente calcolare si' inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d' indipendenza , ma non già scuotitore delle leggi , e ricalcitrante a' supremi magistrati j bensì a quelli , che hanno osato chiamare col sacro
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nome di virai la debolezza di cedere alle loro interessate e capricciose opi- nioni. Questi principi spiaceranno a coloro , che si sono fatti un diritto di trasmettere agi' inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai supe- riori. Dovrei tutto temere se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.
§• v.
Oscurità delle lessi»
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ò e F interpetrazione delle leggi è ufi male , egli è evidente esserne un altro l'oscurità , che trae seco necessaria- mente F interpetrazione ; e lo sarà grandissimo , se le leggi sieno scritte in una lingua sconosciuta al popolo , che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi , non potendo giudicare da se stesso qual sarebbe F esito della sua li- bertà , o de' suoi membri , in una lin- gua che formi di un libro solenne e pubblico , un quasi privato e domes- tico.
Id > Dei Delitti
Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno traile mani il sacro codice delle leg- gi, tanto men frequenti saranno i de- litti , perchè non V ha dubbio che l'i- gnoranza e l'incertezza delle pene ajutino l' eloquenza delie passioni. Che dovremo pensar degli uomini , riflet- tendo esser questo 1' inveterato costume di buona parte della colta ed illumi- nata Europa ?
Una conseguenza di queste ultime riflessioni è , che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo , in cui la forza sia un effetto del tutto , e non delle parti, e in cui le leggi inalterabili ( se non dal- la volontà generale) non si corrom- pano passando per la folla degl'interes- si privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allonta- nano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto so- ciale , come resisteranno le leggi alla
e delle Pene. ir
forza inevitabile del tempo e delle passioni !
Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa , che rende il pubblico , e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi , e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d' intrigo , che sparisce in facciaci lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate e realmente temute dai suoi seguaci» Questa è la cagione per cui veggiamo sminuita in europa l' atrocità dei delitti, che facevano gemere gli antichi nostsì padri , i quali diventavano a vicenda tiranni', e schiavi. Chi conosce la sto-*, ria di due o tre secoli £ a , e la nostra , potrà vedere , come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù , T umanità , la beneficenza , la tolleranza degli errori umani : vedrà quali furono gli effetti dì quella che chiamano a torto antica semplicità e buona fede ; l' umanità gemente sotto T implacabile superstizione j T avarizia 5 T ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni
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dei re ; gli occulti tradimenti , le pub- bliche stragi j ogni nobile tiranno della plebe , i ministri della verità evange- lica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di man- suetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato , che alcuni chia- mano corrotto.
§. v i.
Della Cattura.
Un errore, non meno comune , che contrario al fine sociale , che è F opi- nione della propria sicurezza , è il la- sciare arbitro il magistrato esecutore delie leggi, d'imprigionare un citta- dino , di togliere la libertà ad un ne- mico per frivoli pretesti , e il lasciare impunito un' amico ad onta degl' indizj più forti di reità. La prigionìa è una pena che per necelìità deve , a differenza di ogni altra , precedere la dichiarazione del delitto : ma questo carattere dis- tintivo non le toglie l' altro essenziale.
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cioè , che la sola legge determini i casi nei quali un uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gì* indizj di un delitto , che mentano la custodia del reo , che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La pub- blica fama 3 la fuga , la stragiudiciale confessione , quella di un compagno del delitto , le minacce , e la costante inimicizia coli' offeso 9 il corpo del de- litto , e simili indizj , sono prove bas- tanti per catturare un cittadino. Ma queste prove devono stabilirsi dalla legge , e non dai giudici 3 i decreti de' quali sono sempre opposti alla li- bertà politica 3 quando non sieno pro- posizioni particolari di una massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che le pene saranno mode- rate , che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri , che la compassione e V umanità penetreranno le porte fer- rate, e comanderanno agl'inesorabili ed induriti ministri della giustizia , le leggi potranno contentarsi d' indizj sempre più deboli per catturare. Un
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14 Dei Delitti
uomo accusato di mi delitto , carce- rato , ed assoluto , non dovrebbe por- tar seco nota alcuna d'infamia. Quanti romani accusati di gravissimi delitti , trovati poi innocenti , furono dal po- polo riveriti , e di magistrature ono- rati ! ma per qual ragione è così diverso ai tempi nostri l' esito di un innocente? perchè sembra che nel presente sistema, criminale , secondo 1' opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza, e della prepotenza, a quella della gius- tizia ; perchè si gettano confusi nello stesso career segreto , gli accusati , e i . convinti j perchè la prigione è piu- tosto un supplizio , che una custo- dia del reo , e perchè la forza interna tutrice delle leggi è separata dalla es- terna difenditrice del trono e della nazione , quando unite dovrebbon es- sere. Così la prima sarebbe per mezzo -del comune appoggio delle leggi com- binata colla facoltà giudicativa , ma non dipendente da quella con imme- diata potestà 'y e la gloria , che accom- pagna la pompa ed il fasto di un corpo
militare
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militare toglierebbero l'infamia , la quale è più attaccata al modo che alla cosa , come tutti i popolari sentimenti ; ed è provato dall' essere le prigioni mi- litari nella comune opinione non così infamanti come le forensi. Durano ancora nel popolo , ne' costumi, e nelle leggi , sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni , le feroci idee dei setten- trionali cacciatori padri nostri.
§• VII.
Indiy 9 e forme di giudici*
V 1 è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto , per esempio la forza degl' indizj di un rea- to. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall' altra, cioè quan- do gì' indizj non si provano che tra dì loro , quanto maggiori prove si addu- cono, tanto è minore la probabilità del fatto , perchè i casi , che farebbero
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i6 Dei Delitti
mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. Quando le pro- ve di un fatto tutte dipendono egual- mente da una sola, il numero delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità del fatto , perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l'una dall' altra , cioè quando gì' indizj si provano altronde, che da se stessi , quanto mag- giori prove si adducono , tanto più cresce la probabilità del fatto , perchè la fallacia di una prova non influisce sull' altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti , che per meritar pe- na debbono effer certi : ma svanirà il paradosso per chi considera che rigo- rosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza , perchè ogni uomo di buon senso vi accon- sente necessariamente per una con- suetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione. La certezza che si richiede per accertare
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un uomo reo 3 è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. Possono dis- tinguersi le prove di un reato in per- fette , ed in imperfette. Chiamo per- fette quelle che escludono la possibi- lità che un tale non sia reo : chiamo imperfette quelle che non la esclu- dono. Delle prime , anche una sola è sufficiente per la condanna : delie se- conde , tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta • vale a dire che , se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo , per l' unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette , delle quali può il reo giustificarsi , e non lo faccia a dovére , divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il concepirla che F esattamen- te definirla. Perciò io credo ottima lee- gè quella , che stabilisce assessori al giudice principale , presi dalla sorte 3 e non dalla scelta j perchè in questo caso è più sicura l' ignoranza che giudica per
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sentimento , che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi sieno chiare e precìse , l' officio di un gin-* dice non consiste in altro che di accer- tare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e des- trezza , se nel presentarne il resultato è necessario chiarezza e precisione j per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso ; meno fallace che il sapere di un_ giudice assuefatto a voler trovar rei , e che tutto riduce ad un sistema fattizio adottato da' suoi studj. Felice quella nazione dove le leesi non fossero una scienza ! Ella è utilissima legge quella 3 che ogni uo- mo sia giudicato dai suoi pari : perchè dove si tratta della libertà e della for- tuna di un cittadino , debbono tacere quei sentimenti che inspira la disugua- glianza } e quella superiorità con cui i uomo fortunato guarda l' infelice 5 e quello sdegno con cui l' inferiore guar- da il superiore , non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto
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sia un'offesa di un terzo , allora i giu- dici dovrebbono essere , metà pari del reo , metà pari dell' offeso : così essen- do bilanciato ogn' interesse privato , che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti , non par- lano che le leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla giustizia , che il reo escluder possa , fino ad un certo segno , coloro che gli sono sospetti -y e ciò concessogli senza difficoltà per al- cun tempo , sembrerà quasi che il reo si condanni da se stesso.
Pubblici siano i giudizj , e pubbliche le prove del reato , perchè F opinione , che è forse il solo cimento della socie- tà , imponga un freno alla forza ed alle passioni , perchè il popolo dica , noi non siamo schiavi, e siamo difesi j sentimento che inspira coraggio , e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi.
Io non accennerò altri dettagli e cautele, che richiedono simili istitu- zioni : niente avrei detto , se fosse ne- cessario dir tutto,
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§. VI IL
Dei testìmonj,
ÌÌgli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esat- tamente la credibilità dei testimonj 5 e le prove del reato. Ogni uomo ra- gionevole 5 cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee > e le di cui sensazioni sieno conformi a quel- le degli altri uomini , può effere tes- timonio. La vera misura della di lai credibilità non è che P interesse eh' egli ha di dire o non dire il vero : onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne , puerile P ap- plicazione degli effettj della morte reale alla civile nei condannati , ed incoerente la nota d' infamia negP in- fami ; quando non abbiano alcun in-r teresse di mentire.
Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito su gli affari umani 3 è notabile quello , che
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rende mula ed inemcace la deposizio- ne di un reo già condannato. Egli è morto civilmente , dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un morto non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate , e bene spesso si è disputato * con seria rifles- sione se la verità dovesse cedere alle formule giudiziali. Purché le deposi- zioni di un reo condannato non arri- vino ad un segno che fermino il corso della giustizia , perchè non dovrassi concedere , anche dopo la condanna , e all' estrema miseria del reo , e agi' inte- ressi della verità , uno spazio congruo , talché adducendo egli cose nuove che .cangino la natura del fatto , possa giustificar se , od' altrui , con un nuovo giudizio ? Le formalità e le cerimo- nie sono necessarie nell' amministra- zione della giustizia ; si perche niente lasciano all' arbitrio dell' amministra- tore y sì perchè danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato a ma stabile e regolare j
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3* D e ì Delitti
sì perchè su gli uomini imitatori 6 schiavi dell' abitudine fanno più effi- cace impressione le. sensazioni, che i raziocinj : ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alia verità , la quale , per essere o troppo semplice o troppo composta _, ha biso- gno di qualche esterna pompa , che le concilj il popolo ignorante.
La credibilità dunque di un testi- monio deve sminuirsi a proporzione dell' odio o deli' amicizia, o delle stret- te relazioni che passano tra lui e il reo. Più di un testimonio è necessario , per- chè fintanto che uno asserisce, d'al- tro nega , niente vi è di certo , e pre- vale il diritto che ciascuno ha di esser creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmen- te minore , quanto più cresce l' atro- cità di un delitto ( i ) o l' inverisimi-
( i ) Presso i criminalista la credibilità eli un testimonio diventa tanto maggiore , quan- to più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma
e delle Pene.' 53
glianza delie circostanze. Taii sono per esempio la magìa , e le azioni gra- tuitamente crudeli. Egli è più proba- bile che più uomini mentiscano nella prima accusa , perchè è più facile che si combini in più uomini o ì' illusione della ignoranza o V odio persecutore , di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato o ha tolto ad ogni essere creato : parimente nella seconda, perchè l'uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse , dell' odio, o del timore con- cepito. Non v' è propriamente alcun sentimento superfluo neh" uomo } eglf è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Pari- mente la credibilità di un testimonio può essere alcune volte sminuita , quando egli sia membro di alcuna so- cietà privata , di cui gli usi e le mas- sime sieno , o non ben conosciute , o
dettato dalla più crudele imbecillità : In atro-, cìssimìs 3 leviores conjecìura sujficiunt 3 & lìcci judici jura transgredi. Traduciamola
B v
24 Dei Delitti
diverse dalle pubbliche.- Un tal noma ha non solo le proprie , ma le altrui passioni.
Finalmente è quasi nulla la credibi-
in volgare , e gli europei veggano uno de8 moltissimi ed egualmente irragionevoli det- tami di coloro , ai quali , senza quasi saperlo a sono soggetti : negli atrocissimi delitti , cioè nei meno probabili 3 le più leggere congetture bastano sede lecito al giudice di oltrepas- sare il diritto. I prattici assurdi della legis- lazione sono sovente prodotti dal timore 9 sorgente principale delle contradizioni uma- ne. I legislatori ( tali sono i giureconsulti au- torizzati dalla morte a decidere di tutto , e a divenire , di scrittori interessati e venali , ar- bitri e legislatori delle fortune degli uomini ) impauriti per la condanna di qualche innocen- te , caricarono la giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni , la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l'anarchia impunita sul trono della giustizia : impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare , si credet- tero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite : e così or con des- potica impazienza , or con donnesca trepida- zione , trasformarono i gravi giudiz) in una specie di giuoco, in cui l'azzardo ed il raggiro fanno la principale figura.
3j delle Pene. 35
lità di un testimonio quando si faccia delle parole un delitto : poiché il tuo- no , il gesto , tutto ciò che precede e ciò che siègue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole , alterano e modificano in maniera i detti di uni uomo , che è quasi impos- sibile il ripeterle quali precisamente furono dette. Di più, le azioni violente e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti , lasciano traccia di se nella moltitudine delle circostanze , e negli effetti che ne derivano j di queste quanto maggior numero di circos- tanze si adducono in prova , tanto maggiori mezzi si somministrano al reo di giustificarsi : ma le parole non rimangono che nella memoria, per lo più infedele , e spesso sedotta , degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle pa- role , che sulle azioni di un uomo.
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3 6 Dei Deli tti
§. IX.
Accuse segrete.
tLy iDENTi, ma consagrati disordi- ni , e in molte nazioni resi necessar) perula debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini mendaci e coperti. Chiunque può sospettare di vedere ili altrui un delatore , vi vede un inimico : gli uomini allora si avvezzano a mas- cherare i proprj sentimenti 5 e colP uso di nasconderli altrui , arrivano fi- nalmente a nasconderli a loro mede- simi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno ! Senza principi chiari ed immobili che li guidino , errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni , sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del fu- turo y privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza ? appena alcuni
i celie Pene, f*f
pochi di essi , sparsi qua e là nella trista loro vita , con fretta e con disordine divorati , li consolano di esser vissuti, Edi questi uomini faremo noi gl'in- trepidi soldati difensori della patria e del trono ? e tra questi troveremo gi' incorrotti magistrati che , con libera e patriottica eloquenza , sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano j che portino al trono , coi tributi 3 V amore e le benedizioni di tutti i ceti d' uomini , e da questo rendano ai pa- lagi ed alle capanne , la pace, la sicu- rezza , e l' industriosa speranza di mi- gliorare la sorte , utile fermento e vita degli stati ?
Chi può difendersi dalla calunnia £ quando ella è armata dal più forte scudo della tirannia , il segreto ? Qùal sorte di governo è mai quello , in cui chi regge sospetta in ogni suo suddita un nemico y ed e costretto per cercare il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?
Quali sono i motivi con cui si gius* tificano le accuse e le pene segrete ? La salute pubblica > la sicurezza 3 e il
"3 § Dei Delitti
mantenimento della forma di gover- no ? Ma quale strana costituzione è quella , in cui chi ha per se la forza , e P opinione più efficace di essa , teme di ogni cittadino ! L' indennità dell' accusatore ? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza • e vi saranno dei sudditi più forti del sovrano ! L' in- famia del delatore ? Dunque si auto- rizza la calunnia segreta , e si punisce la pubblica ! La natura del delitto ? Se le azioni indifferenti , se anche le utili al pubblico , si chiamano delitti ; le accuse e i giudizj non sono mai ab- bastanza segreti. Vi possono essere delitti , cioè pubbliche offese , e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell' esempio y cioè quella del giudizio ? Io rispetto ogni governo , e non parlo di alcuno in particolare. Tale è qualche volta la natura delle circostanze , che può cre- dersi P estrema mina il togliere un male , allor quando ei sia inerente al sistema di una nazione. Ma se avessi a dettar nuove leggi in qualche aii-
s delle Pene, 3 $?
golo abbandonato dell' universo , pri- ma di autorizzare un tale costume la mano mi tremerebbe , e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhj.
È già stato detto dal Signor di Mon- tesquieu , che le pubbliche accuse so- no più conformi alla repubblica , dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de5 cittadini , che nelle monarchie 3 dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo , e dove è ottimo stabilimento il destinare de' commissarj , che in nome pubblico accusino gì' infrattori delle leggi. Ma ogni governo , e re- pubblicano e monarchico , deve al calunniatore dare la pena che tocche- rebbe all' accusato se fosse reo.
§• x.
Interrogazioni suggestive D Deposizioni*
JL e nostre leggi proscrivono le inter- rogazioni suggestive in un processo: quelle cioè > secondo i Dottori , che;
40 Dei Delitti
Interrogano della specie , dovendo in- terrogar del genere nelle circostanze di un delitto : quelle interrogazioni, cioè, che avendo un'immediata connessione col delitto , suggeriscono al reo una immediata risposta. Le interrogazioni, secondo i crimin alisti , devono , per dir così , inviluppare spiralmente il fat- to, ma non andare giammai per di- ritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono , o per non suggerire al reo una risposta che io metta al cos- petto dell' accusa , o forse , perchè sembra contro la natura stessa che un reo si accusi immediatamente da se. Qualunque sia di questi due motivi , è rimarcabile la contradizione delle leggi , che unitamente a tale consue- tudine autorizzano la tortura : impe- rocché qual' interrogazione più sug- gestiva , del dolore ? Il primo motivo st verifica nella tortura , perchè il do- lóre suggerirà al robusto una ostinata taciturnità , onde cambiare la maggior pena colla minore j ed al debole sug- gerirà la confessione , onde liberarsi
I DELLE PEN!. 4%
dal tormento presente , più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stes- so , perchè se una interrogazione spe- ciale fa, contro il diritto di natura, con- fessare un reo , gli spasimi lo faranno molto più facilmente. Ma gli uomini più dalla differenza de' nomi si rego- lano , che da quella delle cose*
Finalmente , colui che nell' esame si ostinasse di rispondere alle interro- gazioni fattegli , merita una pena fis- sata dalle leggi , e pena delle più gravi che siano da quelle intimate, perche gli uomini non deludano così la necessità dell' esempio che devono al pubblico. Non è necessaria questa pena , quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia. commesso un tal delitto , talché le interrogazioni sieno inutili ; nell' is- tessa maniera che è inutile la confessio- ne del delitto , quando altre prove ne giustificano la reità. Quest' ultimo caso è il più ordinario , perchè 1' esperienza fa vedere che nella maggior parte de* processi i rei sono negativi*
4^ Dei. Delitti
§. X I.
Dei giuramenti.
Una con tradizione fralle leggi e i sentimenti naturali all' uomo 5 nasce dai giuramenti che si esigono dal reo , acciocché sia un uomo veridico quan- do ha il massimo interesse di esser bugiardo ; quasi che V uomo potesse giurar da dovero di contribuire alla propria distruzione j quasi che la re- ligione non tacesse nella maggior parte degli uomini , quando parla l' inte- resse. L' esperienza di tutti i secoli ha fatto vedere eh' essi hanno più d' ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno , se gli uomi- ni stimati più saggi l'hanno sovente violata ? Troppo deboli , perchè troppo remoti dai sensi , sono per il maggior numero i motivi che la religione contrappone al tumulto del timore , ed all' amor delia vita. Gli affari del
e delle Pene, 41
cielo si reggono con leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani : e perchè comprometter gli uni cogli altri ? e perchè metter T uomo nella terribile contradizione 9 o di mancare a Dio , o di concorrere alla propria ruina ? talché la legge che obbliga ad un tal giuramento , comanda o di essere cattivo cristia- no, o martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità , distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di religione , unico pegno dell5 onestà della mag- gior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti , lo ha fatto vedere 1' esperienza , perchè ciascun giudice mi può essere testimonio , che jiessun giuramento ha mai fatto dire la ve- rità ad alcun reo : lo fa vedere la ra- gione 3 che dichiara inutili , e per con- seguenza dannose , tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell5 uomo. Accade ad esse ciò che accade agli argini opposti diretta- mente al corso di un fiume : o sono
44 Dei Delitti
immediatamente abbattati e sover- chiati , o un vortice formato da loro stessi li corrode , e li scava insensibil- mente.
■§. XII.
Della Tortura.
n a crudeltà , consagrata dall' uso nella maggior parte delle nazioni > è la tortura del reo mentre si forma il processo 3 o per costringerlo a con- fessare un delitto , o per le contradi- zioni nelle quali incorre , o per la scoperta de' complici, o per non so quale metafìsica ed incomprensibile purgazione d' infamia 3 o finalmente per altri delitti 3 di cui potrebbe esser reo , ma dei quali non è accusato.
\Jn uomo non può chiamarsi reo , prima della sentenza del giudice , né la società può togliergli la pubblica protezione , se non quando sia deciso eh' egli abbia violati i patti coi quali.
e delle Pene. 45
gli fu accordata. Quale è dunque il diritto 9 se non quello della forza , che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino , men- tre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma : o il delitto è certo , o incerto. Se certo , non gli conviene altra pena , che la stabilita dalie leggi , ed inutili sono i tormenti , perchè inutile è la confes- sione del reo : se è incerto , non de- vesi tormentare un innocente , perchè tale è , secondo le leggi 3 un uomo , i di cui delitti non sono provati.
Qual è il Rno politico delle pene ? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle se- grete e private carnificine , che la ti- rannia dell' uso esercita su i rei e su gP innocenti ? Egli è importante che ogni delitto palese non rimanga im- punito ; ma è inutile che si sveli chi abbia commesso un delitto che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto , ed a cui non v' è rimedio , non può esser punito dalla società polita
Dei Delitti
ca , che in quanto influisce su gli al- tri colla lusinga della impunità. Se egli è vero, che sia maggiore il numero degli uomini che o per timore o per virtù rispettano le leggi , che di quelli che le infrangono , il rischio di tormentare un innocente deve va- lutarsi tanto più , quanto è maggiore la probabilità , che un uomo , a dati uguali , le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.
Ma io aggiungo di più , eh' egli è un voler confondere tutti i rapporti , 1' esigere che un uomo sia , nello stesso tempo , accusatore ed accusato $ che il dolore divenga il crocinolo della ve- rità, quasi che il criterio di essa ri- sieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. La legge, che ordina la tor- tura , è una legge che dice : » Uomini , a? resistete al dolore ; e se la natura 33 ha creato in voi uno inestinguibile 33 amor proprio , se vi ha dato un ina- 33 lienabile diritto alla vostra difesa, j3 io creo in voi un affetto tutto con- sj trario , cioè un eroico odio di voi
e delle Pene. 47
** stessi 3 e vi comando di accusare » voi medesimi , dicendo la verità 3? anche fra gii strappamenti dei mus- « coli e gli slogamenti delle ossa. « - Questo infame crocinolo della ve- rità è un monumento ancora esistente dell' antica e selvaggia legislazione , quando erano chiamati giudin di Dio le prove del fuoco e dell' acqua bol- lente , e F incerta sorte delie armi • quasi che gli anelli dell' eterna catena che è nel seno della prima cagione, dovessero , ad ogni momento , essere disordinati e sconnessi pe' frivoli sta- bilimenti umani. La soia differenza che passa fralla tortura e le prove del raoco e dell' acqua bollente, è, che 1' esito delia prima sembra di- pendere dalla volontà del reo , e quello delle seconde 5 da un tatto puramente fisico ed estrinseco. Ma questa diffe- renza è solo apparente , e non reale : è così poco libero il dire adesso la verità fra gli spasimi e gli strazj , quanto lo era allora l' impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell' ac-^
48 Dei Del etti
qua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l' im- pressione del dolore può crescere a se- gno che , occupandola tutta , non lasci altra libertà al torturato 3 che di scegliere la strada più corta per il momento presente , onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è così necessaria , come le impressioni del fuoco o dell' acqua : allora V in- nocente sensibile si chiamerà reo , quando egli creda con ciò di far ces- sare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesi- mo , che si pretende impiegato per ri- trovarla.
Questo è il mezzo sicuro di assol- vere i robusti scellerati , e di condan- nare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso crite- rio di verità , ma criterio degno di un Cannibale , che i Romani , barbari anch' essi per più di un titolo , riser- bavano
e d-elle Pene. 49;
bavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo; lodata virtù. Di due uomini ugualmente innocenti, o ugual- mente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto , il fiacco ed il timido condannato , in virtù di questo esatto raziocinio » Io, giudice, doveva trovar- li vi rei di un tal delitto : tu , vigoroso , *> hai saputo resistere al dolore , e pe- j» rò ti assolvo : tu , debole , vi hai ce- 35 duto , e però ti condanno. Sento » che la confessione strappata fra i v tormenti non avrebbe alcuna forza ; »> ma io vi tormenterò di nuovo , se » non confermerete ciò che avete con- ia fessato. «c
L' esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo , che varia in ciascun uomo in propor- zione della sua robustezza , e della sua sensibilità • tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo proble- ma : Data la forza dei muscoli , e la sensibilità delle fibre di un innocen- te , trovare il grado di dolore , che lo
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50 Dei Delitto
farà confessar reo di un dato delitto. i L' esame di un reo è fatto per co- noscere la verità : ma se questa verità difficilmente scuopresi all' aria , al gesto , alla fisonomia di un uomo tran- quillo y molto meno scuoprirassi in un uomo 3 in cui le convulsioni . del dolore alterano tutti i segni , pei quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado , la verità. Ogni azione vio- lenta confonde e fa sparire le mini- me differenze degli oggetti per cui si «listinone talora il vero dal falso.
Una strana conseguenza , che neces- sariamente deriva dall' uso della tor- tura , è che F innocente è posto in peg- gior condizione del reo : perchè se ambidue sieno applicati ai tormento , il primo ha tutte le combinazioni con- trarie \ perchè , o confessa il delitto y ed è condannato ; o è dichiarato in- nocente , ed ha sofferto una pena in- debita. Ma il reo ha un caso favore- vole per se , cioè quando , resistendo alla tortura con fermezza , deve essere
è delle Pene. yx
assoluto come innocente . ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque V innocente non può che per- dere , e il colpevole può guadagnare.
Questa verità è finalmente sentita , benché confusamente > da quei me- desimi che se ne allontanano. Non. vale la confessione fatta, durante la tortura , se non è confermata con giu- ramento dopo cessata quella : ma se il reo non conferma il delitto, è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio , che per tre volte ; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice.
E superfluo di raddoppiare il lume , citando gì' in numerabili esempj d' in- nocenti che rei si confessarono per gli spasimi della tortura j non vi è nazione , non vi- è età , che non citi i suoi : ma né gli uomini si cangiano , ne cavano conseguenze. Non vi è uomo , che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita , che qual- jche volta non corra verso natura che
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52, Dei Delitti
con segrete e confuse voci a se lo chia- ma y Y uso , il tiranno delle menti , Io rispinge e lo spaventa.
il fecondo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei , quando nel loro esame cadono in contradizione. Quasi che il timor della pena, l'incertezza del giudizio , 1' apparato , e la maestà del giudice , Y ignoranza comune a quasi tutti gli scellerati e agi' inno- centi , non debbano probabilmente far cadere in contraddizione , el' inno- cente che teme , e il reo che cerca di salvarsi ! quasi che le contraddizioni , comuni agli uomini quando sono tran- quilli, non debbano moltiplicarsi nella rurbazione dell' animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall' immi- nente pericolo I
3 ° . Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è per altri delitti fuori di quelli di cui è accusato. Il che equi- vale a questo raziocinio : u Tu sei reo 3? di un delitto , dunque è possibile s> che lo sii di cent' altri : questo dub- v bio mi pesa j voglio accertarmene
te delle Pene. 53
*> col mio criterio di verità. Le leggi » ti tormentano , perchè sei reo , per- >» che puoi esser reo , perchè voglio » che tu sii reo. «
40. La tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo de- litto. Ma , se è dimostrato eh' ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità 5 come potrà ella servire a svelare i complici , che è una delle ve- rità da scuoprirsi ? Quasi che l' uomo,' che accusa se stesso , non accusi più facilmente gli altri! E egli giusto il tormentare gli uomini per V altrui de- litto ? Non si scuopriranno i complici , dalP esame de' testimonj , dall' esame .del reo , dalle prove , e dal corpo del delitto , in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto neh1' accusato ? I complici per lo più fuggono imme- alatamente dopo la prigionia dei com- pagno : 1' incertezza della loro sorte gli condanna da se sola all' esilio , e libera la nazione dal pericolo di nuove pffese , mentre la pena del reo che
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54 DeiDelitti
è nelle forze , ottiene F unico suo fine , cioè di rimuovere col terrore gli altri uomini da un simil delitto.
5 °. Un altro ridicolo motivo della tortura , è la purgazione dell' infamia ; cioè, che un uomo giudicato infame dalle leggi debba confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Questo abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sen- sazione , purghi F infamia che è un mero rapporto morale. È egli forse un crociuolo ? e F infamia è forse un corpo misto impuro ? Ma F infamia è un sentimento non soggetto né alle
OD .
leggi , né alla ragione , ma alla opi- nione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo me- todo si toglierà F infamia dando F in- famia.
Non è difficile il rimontare all' ori- gine di questa ridicola legge , perchè
gli assurdi stessi , che sono da una
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nazione intera adottati, hanno sem-
! delle Pene. 55
pre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest' uso preso dalle idee religiose e spirituali , che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini , su le azioni , e su i secoli. Un dogrna infallibile ci assi- cura che le macchie contratte dall' umana debolezza , e che non hanno meritata P ira eterna dell' Ente supre- mo, debbono da un fuoco incom- prensibile esser purgate : ora l'infa- mia è una macchia civile ; e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee , perchè gii spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile , che è T infamia ? Io credo che la confessione del reo3 che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile , perchè nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essen- ziale del sacramento. Ecco come gif uomini abusano dei lumi più sicuri biella rivelazione : e siccome questi
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5<> Dei Delitti
sono i soli che sussistono nei tempi d' ignoranza , così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni, e ne fa le più assurde e lontane ap-
pilC;
Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori , presso i quali non trovasi usata alcuna tortura , che su i soli schiavi , ai quali era tolta ogni personalità : sono adottate dall' Inghil- terra , nazione in cui la gloria delle lettere , la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della po- tenza, e gli esempj di virtù e di co- raggio , non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia ; abolita da uno de' più saggi monarchi dell' europa , che avendo portata la filosofia sul trono , legislatore amico de' suoi sud- diti, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi , che è la so- la uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle
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e delle Pene. 57
leggi degli eserciti , composti per la maggior parte della feccia delle na- zioni, che sembrerebbono perciò do- versene più d' ogni altro ceto servire. Strana cosa , per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell' uso, che le pacifiche leggi debbano appren- dere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue 3 il più umano metodo di giudicare.
§. XIII.
, Processi y e prescrizioni.
v-»onosciute le prove , e calcolata la certezza del delitto , è necessario concedere al reo il tempo e i mezzi opportuni per giustificarsi } ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena , che abbiamo veduto essere uno de5 principali freni dei delitti. Un mal inteso amore dell* umanità sembra contrario a questa brevità di tempo : ma svanirà ogni dubbio se si rifletta che i pericoli
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58 Dei Delitti
dell' innocenza crescono coi difetti della legislazione.
. Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo 3 sì alla difesa dei reo , che alle prove, dei delitti } e il giudice diverrebbe legislatore , se egli dovesse decidere del tempo necessa- rio per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci , dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quan- do sieno provati , non meritano al- cuna prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga : ma i delitti minori ed oscuri devono to- gliere cqlla prescrizione l' incertezza della sorte di un cittadino , perchè 1' oscurità 3 in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti , toglie f esempio della impunità , e rimane intanto il potere al reo di divenir mi- gliore. Mi basta accennare questi prin- cipi, perchè non può fissarsi un tem- po preciso 3 che per una data legis- lazione , e nelle date circostanze di una società. Aggiungerò solamente che, provata l'utilità delle pene mo-
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derate in una nazione , le leggi , che ili proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescri- zione o il tempo delle prove , for- mando così della carcere medesima o del volontario esilio una parte di pena , somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.
Ma questi tempi non cresceranno nella esatta proporzione dell' atrocità de' delitti , poiché la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell' esame , e crescere quello della prescrizione : il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene eguali a delitti diseguali , valutando il tempo della carcere 3 o della prescrizione , precedenti la sentenza , come una pena, Per ispiegare al lettore la mia idea 5 distinguo due classi di delitti. La prima è quella dei delitti atroci^ e questa comincia dall' omicidio , e comprende tutte le ulteriori scellerag-
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Co Dei Delitti
gini. La seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un di- ritto di natura : la sicurezza dei beni è un diritto di società, il numero de' motivi che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà , è di gran lunga minore al numero de' mo- tivi che, per la naturale avidità di esser felici , gli spingono a violare un diritto che non trovano ne' loro cuori , ma nelle convenzioni della società. La massima differenza di pro- babilità di queste due classi , esige che si regolino con diversi principj. Nei delitti più atroci , perchè più ra- ri, deve sminuirsi -il tempo dell' esa- me per l'accrescimento della probabi- lità dell' innocenza del reo ; e deve crescere il tempo delia prescrizione , perchè dalla definitiva sentenza dell' innocenza o reità di un uomo di- pende il togliere la lusinga della im- punità, di cui il danno cresce colla atrocità del delitto. Ma nei delitti
e delle Pene.
minori , scemandosi la probabilità del reo , deve crescere il tempo dell' esa- me ; e scemandosi il danno dell' im- punità , deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tale distinzione dì delitti in due classi non dovrebbe ammettersi , se altrettanto scemasse il danno dell' impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. Riflettasi che un accusato , di cui non consti né F innocenza , né la reità , benché liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami , se emanano nuovi indizj indicati dalla legge, finché non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento , che sem- brami opportuno per difendere e la sicurezza e la libertà de' sudditi , essendo troppo facile che 1' una non sia favorita a spese dell' altra , cosic- ché questi due beni , che formano r inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino , non sìeno protetti e custoditi 3 1' uno dall' aperto o
%i Dei Delitti
mascherato dispotismo 3 V altro dalla turbolenta popolare anarchia.
Vi sono alcuni delitti , che sona nel medesimo tempo frequenti nella società , e difficili a provarsi j e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità della inno- cenza , ed il danno della impunità- essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principj diversi dal pericolo dell' impunità , il tempo dell' esame e il tempo della prescrizione devono di- minuirsi egualmente. Eppure gli adul- te rj , la greca libidine , che sono de- litti di difficile prova , sono quelli che , secondo i principi ricevuti , am- mettono le tiranniche presunzioni , le quasi prove , le semiprove ( quasi che un uomo potesse essere seminno- cente , o semireo 9 cioè semipumbile , e semiassolvibile ) , dove fa tortura esercita il crudele suo impero nella persona deli' accusato , nei testimonj , e per fino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza;
! delie Pene; é§
insegnano alcuni dottori , che si dan- no ai giudici per norma e per legge.
In vista di questi principj strana parrà , a chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni 3 che i delitti o più atroci, o più oscuri e chimerici , cioè quelli de' quali P improbabilità è maggiore 9 sieno provati dalle congietture e dalie prove più deboli ed equivoche } quasi che le leggi e il giudice abbiano in- teresse non di cercare la verità , ma di provare il delitto * quasi che di condannare un innocente non vi sia tanto maggior pericolo 3 quanto la probabilità dell' innocenza supera quel- la del reato.
Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario egual- mente per li grandi delitti , che per le grandi virtù : per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre 3 in quelle nazioni che più si sostengono per 1' attività del go- verno e delle passioni cospiranti al pubblico bene > che per la massa
64 Dei Delitti
loro , o la costante bontà delle leggi. In queste , le passioni indebolite sem- bran più atte a mantenere che a mi- gliorare la forma di governo. Da ciò si cava una conseguenza importante , che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperi- mento.
§. XIV.
Attentati , Complici 9 Impunità,
1 erchè le leggi non puniscono T intenzione , non è però che un de- litto , che cominci con qualche azio- ne che manifesti la volontà di ese- guirlo , non meriti una pena , ben- ché minore della dovuta all' esecuzio- ne medesima del delitto. . L' impor- tanza di prevenire un attentato auto- rizza una pena : ma siccome tra l'at- tentato e T esecuzione vi può essere un intervallo j così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso
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dicasi quando siano più complici di un delitto , e non tutti esecutori im- mediati , ma per una diversa ragione. Quando più uomini si uniscono in un rischio , quanto egli sarà più grande , tanto più cercheranno che sia uguale per tutti : sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d'esserne l'ese- cutore , correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola ecce- zione sarebbe nel caso che all' ese- cutore fosse fissato un premio : aven- do egli allora un compenso pel mag- gior rischio , la pena dovrebbe essere eguale. Tali riflessioni sembrerai! troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo che le leggi pro- curino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un de- litto.
Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto , che paleserà i suoi compagni. Un tale spe- diente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. GÌ' inconvenienti sono 5 che la nazione autorizza il tradimento *
&6 Dei Delitti
detestabile ancora fra .gli scellerati : perchè sono meno fatali ad una na- zione i delitti di coraggio , che quel- li di viltà * perchè il primo non è frequente , perchè non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia cospirare ai ben pubblico ; e la seconda è più comune , e * con- tagiosa , e sempre più si concentra in se stessa. Di più il tribunale fa vedere la propria incertezza , la de- bolezza della legge, che implora l' aiu- to di chi l'offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti , e di cui essendo palesi gli effetti, ed oc- culti gli autori , intimoriscono il po- polo : di più si contribuisce a mos- trare che chi manca di fede alle legpi , cioè al pubblico , è proba- bile che manchi al privato. Sembre- rebbero che una legge generale , che promettesse l' impunità al comolice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiara- zione in un caso particolare \ , perchè così preverrebbe le unioni, col reci-
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proco timore che ciascun complice avrebbe di non espor che se mede- simo j il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati , che veggono in un caso particolare chiesto il loro soc- corso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare F impunità col bando del delatore .... Ma in vano tormen- to me stesso per distruggere il ri- morso che sento , autorizzando le sa- crosante leggi , il monumento della pubblica confidenza , la base della morale umana , al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio" alla nazione sarebbe poi , se si man- casse alla impunità promessa , e che per dotte caviilazioni si strascinasse* al supplizio , ad onta della fede pub- blica , chi ha corrisposto all' invito delle leggi ! Non sono rari nelle na- ziom tali esempj > e perci° rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una mac- china complicata , di cui il più destro e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni • freddi ed inserì-
€% Dei Delitti
sibili a tutto ciò che forma la delizia delle anime tenere e sublimi , ecci- tano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari , e le passioni più violenti , sì tosto che le veggono utili al loro fine , tasteggiando gli animi , come i musici gli stromenti.
§. X V.
Dolce^a delle Pene.
Ualla semplice considerazione delle verità fin qui esposte 3 egli è eviden- te che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile , né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo po- litico che , ben lungi di agire per passione , è il tranquillo moderatore delle passioni particolari , può egli albergare questa inutile crudeltà , sgo- mento del furore e del fanatismo , o dei deboli tiranni ? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo ,; che non retrocede , le azioni già con-
e delle Pene. 6
sumate ? Il fine dunque non è altro , che d' impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini , e di rimuo- vere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque , e quel metodo d5 in- fliggerle deve esser prescelto , che* serbata la proporzione, farà una im- pressione più efficace e più durevole su gli animi degli uomini , e la meno tormentosa sul corpo del reo.
Chi , nel legger le storie , non si raccapriccia d' orrore pe' barbari ed inutili tormenti che da uomini , che si chiamavano savj , furono con fred- do animo inventati ed eseguiti? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte la più sensibile , nel vedere migiiaja d' infelici , che la miseria , o voluta o tollerata dalle leggi che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggia- to i molti , trasse ad un disperato ri- torno nel primo stato di natura , o accusati di delitti impossibili e fa- bricati dalla timida ignoranza , o rei non d' altro , che di esser fedeli ai propri principi 5 da uomini dotati dei
jo Dei Delitti
medesimi sensi e per conseguenza delle medesime passioni , con medi- tare formalità e con lente torture la- cerati , giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine ?
L'atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla , quanto è grande il male a cui si va incontro ; fa che si commettano più delitti per fuggir la pena di un solo. I paesi e i tempi dei più atroci sup- plizj furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni : poi- ché il medesimo spirito di ferocia , che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario ; sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi che ubbidivano ; nella privata oscurità sti- molava ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi.
A misura che i supplizj diventano più crudeli , gli animi umani , che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli op^etti che li circon- 4ano , s'incalliscono j e la forza sem-
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pre viva delle passioni fa che dopo cent' anni di crudeli supplizj , la mora spaventi tanto , quanto prima la pri- gionìa. Perchè una pena ottenga il suo i effetto , basta che il male delia pena ecceda il bene che nasce dal delitto j e in questo eccesso di male dev' es- sere calcolata l'infallibilità delia pe- na , e la perdita del bene che il delitto produrrebbe : tutto il di più è dunque superfluo , e perciò tiran- nico.
Gli uomini si regolano per la ripetuta azione, dei mali che conos- cono 3 e non su quelli che igno- rano. Si suppongano due nazioni 3 in una delle quali , nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti , la pena maggiore sia la schiavitù perpetua , e nelF altra la ruota : io dico che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena , quanto la seconda della sua ; e se vi è una ra- gione di trasportar nella prima le pene maggiori della seconda , l' istessa ragione servirebbe per accrescere 1§
71 Dei Delitti
pene di quest' ultima, passando in- sensibilmente dalla ruota ai tormenti più lenti e più studiati , e sino agli ultimi raffinamenti della scienza trop- po conosciuta dai tiranni.
J)ue altre funeste conseguenze de- rivano dalla crudeltà delie pene , con- trarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è , che non è si facile il serbare la proporzione essen- ziale tra il delitto e la pena,. perchè quantunque un' industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie > pure non possono oltrepassare queir ultima forza , a cui è limitata F orga- nizzazione e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a' delitti più dan- nosi e più atroci pena maggiore cor- rispondente , come sarebbe d' uopo per prevenirli. U altra conseguenza è, che T impunità stessa nasce dall' atro- cità dei supplizj . Gli uomini sono rac- chiusi fra certi limiti , sì nel bene , come nel male ; ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità , jion può
essere
e delle Pene. 7$
èssere che un passaggero furore, ma non mai un sistema costante , quali debbono essere le leggi ; che se ve- ramente son crudeli , o si cangiano , o F impunità fatale nasce dalle leggi medesime.
Conchiudo con questa riflessione £ che la grandezza delle pene dev' es- sere relativa allo stato della nazione medesima. Più forti e sensibili de- vono essere le impressioni su gli ani- mi induriti di un popolo appena usci- to dallo stato selvaggio : vi vuole il

fulmine per abbattere un feroce leone, che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammollis- cono nello stato di società , cresce la sensibilità • e crescendo essa, deve sce- marsi la forza della pena , se costante vuol mantenersi la relazione tra l'og- getto e la sensazione.
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74 Dei Delitti
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§. XVI.
Della pena di morte.
\2uesta inutile prodigalità di fup- plizj , che non ha mai resi migliori gli uomini , mi ha spinto ad esami- nare se la pena di morte sia vera- mente utile e giusta in un gover- no bene organizzato. Qual può es- sere il diritto che si attribuiscono gli Uomini di trucidare i loro simili ? Non certamente quello da cui ri- sulta la sovranità , e le leggi; Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di cias- cuno. Esse rappresentano la volontà generale 5 che è 1' aggregato delle par- ticolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l' arbi- trio di ucciderlo ? Come mai nel mi- nimo sacrificio della libertà di cias- cimo vi può essere quello del massi- mo tra tutt' i beni , la vita ? E se ciò fu fatto ? come si accorda un tal prin«
e delle Pene. 75
ci pio coli' altro , che l'uomo non è padrone di uccidersi ? Ei doveva es- serlo ;, se ha potuto dare altrui questo diritto , o alla società intera.
Non è dunque la pena di morte un diritto , mentre ho dimostrato che tale esser non può j ma è una guerra della nazione con un cittadino , perb- ene giudica necessaria o utile la dis- truzione «del suo essere. Ma se di- mostrerò non essere la morte né uti- le , né necessaria , avrò vinto la causa dell' umanità i '
La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due mo- tivi, il primo ,• quando , anche privo di libertà, egli abbia ancora tali re- lazioni e tal potenza' , che interessi la sicurezza della nazione ; quando la sua esistenza possa produrre una rivo- luzione pericolosa nella forma di go- verno stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà 5 o nel tempo dell' anar- chia , quando i disordini stessi ten-
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76 Dei Delitti
gono luogo di leggi. Ma , durante il tranquillo regno delle leggi , in una forma di governo per la quale i voti della nazione sieno riuniti , ben mu-« nita al di fuori e al di dentro dalla forza , e dalla opinione , forse più efficace della forza medesima , dove il comando non è che presso il vero sovrano 3 dove le ricchezze compra- no piaceri e non autorità , io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino , se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico fre^ no per distogliere gli altri dal com- mettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.
Quando la sperienza di tutt' i se- coli , nei quali l'ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini deter- minati dall' offendere la società , quando l'esempio dei cittadini ro- mani 3 e vent' anni di regno dell5 imperatrice Elisabetta di Moscovia ( nei quali diede ai padri dei popoli guest' illustre esempio, che equivale
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almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria ) , non persuadessero gli uomini 3 a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto , ed efficace quello dell' au- torità , basta consultare la natura dell' uomo per sentire la verità della mia asserzione.
Non è l'intensione della pena ^ che fa il maggior effetto siili* animo umano , ma 1' estensione di essa my perchè la nostra sensibilità è più fa- cilmente e stabilmente mossa da mi- nime ma replicate impressioni , che da un forte ma passaggero movi- mento. L' impero dell' abitudine è universale sopra ogni essere che seti-* te : e come l'uomo parla , e cammina, e procacciasi i suoi bisogni col di lei ajuto j così F idee morali non fi stam- pano nella mente , che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terri- bile ma passaggero spettacolo della morte di uno scellerato , ma il lungo 2 stentato esempio di un uomo privo di libertà , che divenuto bestia di
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7§ Dei D e l i t ti
servigio ricompensa- colle sue fati- che quella società che ha offesa , che è il freno più forte contro i de- litti. Quell' efficace ? perchè spessissi- mo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi , « io stesso sarò ridotto a « cosi lunga e misera condizione , « se commetterò simili misfatti » è assai più possente , che non l' idea della morte che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.
La pena di morte fa un impres- sione 3 che colia sua forza non sup- plisce alla pronta dimenticanza , na- turale all' uomo anche nelle cose più essenziali , ed accelerata dalle pas- sioni. Regola generale : le passioni violenti sorprendono gli uomini , ma non per lungo tempo j e però sono atte a fare quelle rivoluzioni , che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni. Ma in un libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere più fre- quenti che forti.
La pena di morte diviene una
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spettacolo per la maggior parte , e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni. Ambidue questi sentimenti occupano più 1' animo de- gli spettatori , che non. il salutare terrore che la legge pretende ispi- rare. Ma nelle pene moderate e continue , il sentimento dominante è 1' ultimo 3 perchè è il solo. Il limite, che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene , sembra consistere nel sentimento di compassione, quan- do comincia a prevalere su di ogni altro nell' animo degli spettatori d' un supplizio più fatto per essi, che per il reo.
Perchè una pena sia giusta , non deve avere che quei soli gradi d' in- tensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti : ora non vi è alcuno che , riflettendovi , sceglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà , per quanto avvantaggioso possa essere un delitto : dunque V intensione della pena dì schiavitù perpetua , sostituita alla pena
Div
So Dei Delitti
di morte 3 ha ciò che basta per ri^ muovere qualunque animo determi- nato. Aggiungo , che ha di più. Mol- tissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo , chi per fana- tismo , chi per vanità che quasi sem- pre accompagna l'uomo al di là dal- la tomba , chi per un ultimo e dis- perato tentativo o di non vivere, o di uscir di miseria : ma né il fana- tismo , né la vanità stanno fra i cep- pi o le catene , sotto il bastone 3 sotto il giogo , in una gabbia di ferro : il disperato non [finisce 1 suoi mali > ma li comincia.
L' animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi ma pas- saggeri dolori 3 che al tempo ed alla incessante noja : perchè egli può , per dir così , condensar tutto se stesso per un momento , per respinger i primi ; ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripe- tuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio , che si da alla nazione , suppone un delitto y nella
i celle Pene. Si
pena di schiavitù perpetua un sol de- litto dà moltissimi e durevoli esem- pj. E se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi , le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro : dun- que suppongono la frequenza dei de- litti ; dunque perchè questo supplizio sia utile , bisogna che non faccia su gli uomini tutta F impressione che far dovrebbe , ciò che sia utile , e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte , e perciò egualmente crudele , io risponderò , che sommando tutt' i momenti infe- lici della schiavitù , lo sarà forse an- che di più : ma questi sono sparsi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento. Ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù , che spaventa più chi la vede , che chi la soffre : perchè il pri- mo considera tutta la .somma dei momenti infelici -y ed il secondo è dalla infelicità del momento presente
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8 z Dei Delitti
distratto dalla futura.- Tutt' i mali s' ingrandiscono nella immaginazione, e chi soffre trova de' ripieghi e delle consolazioni non conosciute e non credute dagli spettatori , che sostituis- cono la propria sensibilità all' animo incallito dell' infelice .
Ecco , presso a poco , il ragiona- mento che fa un ladro o un assassino , i quali non hanno altro freno per non violare le leggi, che la forca o
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la ruota. So che lo sviluppare 1 senti- menti del proprio animo è un' arte che si apprende colla educazione : ma perchè un ladro non spiegherebbe be- ne i suoi principj > non perci° essi agiscono meno. » Quali sono queste a? leggi che io debbo rispettare , che a> lasciano un così grande intervallo a> tra me e il ricco ? Egli mi nega >» un soldo che gli domando , e si 3> scusa col comandarmi un travaglio 35 che non conosce. Chi ha fatte 3j queste leggi ? uomini ricchi e po- ri tenti , che non si sono mai degnati 33 visitare le squallide capanne del
e- delle Pene. 85
h povero , che non hanno mai di- a» viso un ammufFato pane fralle inno- 33 centi grida degli affamati figliuoli, 33 e le lacrime della moglie. Rompia- «jno questi legami fatali alla mag- 33 gior parte 3 ed utili ad alcuni po- 33 chi ed indolenti tiranni j attacchia- 33 mo l'ingiustizia nella sua sorgente. 33 Ritornerò nel mio stato d'indi- >3 pendenza naturale ; vivrò libero 33 e felice per qualche tempo coi frutti 33 del mio coraggio e della mia in- 33 dustria. Verrà forse il giorno del 33 dolore e del pentimento , ma sarà 33 breve questo tempo , ed avrò un 33 giorno di stento per molti anni di 33 libertà e di piaceri. Re di mi pic- 33 ciol numero , correggerò gli errori 33 della fortuna , e vedrò questi ti- 33 ranni impallidire e palpitare alla 3j presenza di colui , che con un in- 33 sultante fasto posponevano ai loro 33 cavalli , ai loro cani « Allora la re- ligione si affaccia alla mente dello scellerato che abusa di tutto , e pre- sentandogli un facile pentimento ed
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84 Dei Delitti
una quasi certezza di eterna felicita » diminuisce di molto l'orrore di quel!' ultima catastrofe.
Ma colai , che si vede avanti agii occhi un gran numero d' anni , o an- che tutto il corso della vita , che pas- serebbe nella schiavitù e nel dolore » in faccia a' suoi concittadini , co' quali vive libero e sociabile , schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto , fa un utile paragone di rutto ciò colla incertezza dell' esito de' suoi delitti , colla brevità del tempo in cui ne goderebbe i frutti. L' esem- pio continuo di quelli che attual- mente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressio- ne assai più forte , che non lo spetta- colo di un supplizio che lo indurisce più che non lo corregge.
Non è utile la pena di morte , per r esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni , o la neces- sità della guerra 3 hanno insegnato a spargere il sangue umano , le leggi moderatrici delia condotta degli nomi-
e delle Peni, 85
ni non dovrebbono aumentare il fiero esempio , tanto più. funesto , quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo 3 che le leggi , che sono 1' espressione della pubblica volontà , che deteftano e puniscono 1' omicidio , ne commet- tano uno esse medesime , e che per allontanare i cittadini dall' assassinio , ne ordinino un pubblico. Quali sono le vere e le più utili leggi ? Quei patti , e quelle condizioni , che tutti vor- rebbono osservare e proporre , men- tre tace la voce , sempre ascoltata y dell' interesse privato , o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte ? Leggiamoli negli atti d'in- dignazione e di disprezzo , con cui ciascuno guarda il carnefice , che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà , un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico , lo stromento necessario alla pubblica si- curezza al di dentro , come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque
t6 Dei Delitti
1' origine di questa contraddizione ? e perchè è indelebile negli uomini ques- to sentimento , ad onta della ragione ? Perchè gli uomini , nel più secreto dei loro animi , parte che più d' ogni altra conserva ancor la forma origi- nale della vecchia natura , r*hanno sempre creduto non esser la vita pro- pria in potestà di alcuno , fuori che della necessità , che col suo scettro di ferro regge Y universo.
Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savj magistrati e i gravi sacerdoti delia giustizia,, che con in- differente tranquillità fanno strasci- nare con lento apparato un reo alla morte -y e mentre un misero spasima nelle ultime angosce , aspettando il colpo fatale , passa il giudice con in- sensibile freddezza, e forse anche con segreta compiacenza della pro- pria autorità , a gustare i commodi e i piaceri della vita ? Ah , diranno essi J5 queste leggi non sono che i 33 pretesti della forza ; e le meditate » e crudeli formalità della giustizia
e delle Pene. 87
« non sono che un linguaggio di con-
O Op
» venzione , per immolarci con mag- « gior sicurezza , come vittime des- » tinate in sagriiìcio all' idolo insa- » ziabile del dispotismo.
» L' assassinio , che . ci vien predi- n cato come un terribile misfatto , lo » vessiamo pure senza ripugnanza m e senza furore adoperato. Preval- s> ghiamoci dell' esempio. Ci pareva » la morte violenta una scena terri- » bile nelle descrizioni che ce ne ve- « nivan fatte , ma la vessiamo affare 33 di un momento. Quanto lo sarà » meno in chi , non aspettandola , 3> ne risparmia quasi tutto ciò che ha 33 di doloroso
Tali sono i funesti paralogismi 5 che , se non con chiarezza , confu- samente almeno , fanno gli uomini disposti ai delitti , ne5 quali , come abbiam veduto 5 Y abuso della reli- gione può più che la religione mede- sima.
Se mi si opponesse 1' esempio' di quasi tutt' i secoli, e di quasi tutte
$$ Dei Delitti
le nazioni , che hanno data pena di morte ad alcuni delitti j io rispon- derò 3 eh' egli si annienta in faccia alla verità , contro della quale non vi ha prescrizione ; che la storia de- gli uomini ci dà F idea di un im- menso pelago di errori , fra i quali poche e confuse e a grand' inter- valli distanti verità soprannuotano. Gli umani sagrificj-furon comuni a quasi tutte le nazioni : e chi oserà perciò scusarli ? Che alcune poche so- cietà , e per poco tempo solamente , si sieno astenute dal dare la morte , ciò mi è piuttosto favorevole che con- trario , perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità , la durata delle quali non è che un lampo , in pa- ragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor • giunta F epoca fortunata , in cui la verità , come finora F errore , appar- tenga al maggior numero j e da questa legae universale non ne sono andate
OD
esenti fin' ora , se non le sole ve- rità 3 che la Sapienza infinita ha vo-
i delle Pene. S9
luto divider dalle altre col rivelarle.
La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti, che son guidati dalla ceca consuetudine j ma i pochi saggi , che sono sparsi sulla faccia della terra , mi faranno eco nelF intimo de' loro cuori : e se la verità , fra gF infiniti ostacoli che 1' allontanano da un mo- narca , potesse , mal grado loro , giun- gere fino ai di lui trono , egli sappia eh' ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini • sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquis- tatori , e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo tra i pacifici trofei dei Titi > degli Antonini , e dei Trajani.
Felice F umanità , se per la prima volta le si dettassero leggi , ora che1 veggiamo sedere su i troni di Europa monarchi benefici , animatori delle pacifiche virtù , delle scienze , delle arti , padri de' loro popoli , cittadini coronati , F aumento dell' autorità de' quali forma la felicità de' sudditi 9
90 Dèi Delitti
perchè toglie queir intermediario dis- potismo , più crudele perchè men si- curo , da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo , e sempre fausti quando possono giungere al trono ! Se essi , dico , lascian sussis- tere le antiche leggi , ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli : e ciò è un motivo , per li cit- tadini illuminati , di desiderare con maggior ardore il continuo accresci-
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mento delia loro autorità.
§. XVII.
Bando , e Confisca^ìonu
C^ h i turba la tranquillità pubblica ,' chi non ubbidisce alle leggi , cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si di- fendono , quegli deve essere escluso dalla società , cioè deve esserne ban- dito.
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Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro , i quali , accusati di un atroce delitto , hanno una grande probabilità , ma non la cer- tezza contro di loro , di esser rei. Ma per ciò fare , è necessario uno statuto il meno arbitrario e il più preciso che sia possibile , il quale con- danni al bando chi ha messo la na- zione nella fatale alternativa > o di temerlo 3 o di offenderlo , lasciando- gli però il sacro diritto di provare 1' innocenza sua. Maggiori dunque dovrebbon essere i motivi contro un nazionale , che contro un forestiere , contro un incolpato per la prima volta , che contro chi lo fu più volte»
Ma chi è bandito, ed escluso per sempre dalla società di cui era mem- bro , deve egli esser privato dei suoi beni ? Una tal questione è atta a ri- cevere differenti aspetti. 11 perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando : vi debbono dunque es- sere alcuni casi , in cui , proporzio- natamente a' delitti 3 vi sia la per-
$1 Dei Delitti
dita di tatto , o di parte dei beni 9 ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il banao intimato dalla legge sia tale , che annienti etite' i p rapporti che vi sono tra la società e un cittadino delinquente : allora muore il cittadino , e resta 1' uomo j e, rispetto al corpo politico , deve pro- durre lo stesso effetto , che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai le- gittimi successori , piuttosto che al principe j poiché la morte ed un tal bando sono lo stesso , riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza, che oso disappro- vare le confiscazioni dei beni. Se al- cuni hanno sostenuto , che le con- fiscazioni sieno state un freno alle ven- dette ed alle prepotenze private , non riflettono che , quantunque le pene producano un bene , non però sono sempre giuste , perchè per esser tali , debbono esser necessarie : ed una utile ingiustizia non può esser tol- lerata da quel legislatore che vuol
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chiudere tutte le porte alla vigilante tirannìa , che lusinga col bene mo- mentaneo , e colla felicità di alcuni illustri , sprezzando Y esterminio fu- turo e le lacrime d'infiniti oscuri, Le confiscazioni mettono un prezzo sulle teste dei deboli , fanno soffrire all' innocente la pena del reo , e pon- gono gf innocenti medesimi nella dis- perata necessità di commettere i de- litti. Qual più tristo spettacolo , che una famiglia trascinata all' infamia ed alla miseria, dai delitti eli un capo , alla quale la sommissione ordinata dalie leggi impedirebbe il prevenirli , quando anche vi fossero i mezzi per farlo !
§. X V I I I.
Infamia.
L'infamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de* pubblici voti, della confidenza della
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patria , e di quella quasi fraternità che la società ispira. Ella non è in ar- bitrio della legge. Bisogna dunque che F infamia che infligge la legge sia la stessa che quella che nasce da' rapporti delle cose -y la stessa che la inorale universale , o la particolare di- pendente dai sistemi particolari, le- gislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione, ispirano. Se F una è differente dall' altra, o la legge per- de la pubblica venet azione , o le idee della morale e della probità sva- niscono ad onta delie, declamazioni * che mai non resistono agli esempj. Chi dichiara infami le azioni per se indifferenti, sminuisce l'infamia di quelle che sono veramente tali.
Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti , che , fon- dati sulF orgoglio , traggono dal do- lore istesso gloria ed alimento , ai quali convengono il ridicolo e l'in- famia , pene che frenano F orgoglio dei fanatici coli' orgoglio degli spet- tatori , e dalla tenacità delle quali
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appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forze opponendo a forze , ed opinioni ad opinioni, il saggio legislatore rompe T ammirazione e la sorpresa del po- polo, cagionata da un falso princi- pio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono valerne al volgo l'ori- ginaria assurdità.
Le pene d' infamia non debbono essere ne troppo frequenti , né ca- dere sopra un gran numero di per- sone in una volta : non il primo , perchè gli effetti reali e troppo fre- quenti delle cose di opinione inde- boliscono la forza dell' opinione me- desima ; non il secondo , perchè l'in- famia di molti si risolve nella infa- mia di nessuno.
Ecco la maniera di non confon- dere i rapporti , e la natura invaria- bile delle cose , che non essendo li- mitata dal tempo , ed operando in- cessantemente , confonde e svolge tutti i limitati regolamenti che da lei si scostano. Non sono le sole arti
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di gusto e di piacere , che hanno per principio universale F imitazione fedele della natura j ma la politica istessa , almeno la vera e la dure- vole , è soggetta a questa massima ge- nerale , poiché ella non è altro che F arte di meglio dirigere e di ren- dere cospiranti 1 sentimenti immuta- bili degli uomini.
§. XIX.
Pronuba della pena,
vJuanto la pena sarà più pronta , e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta , e tanto più utile. Dico più giusta , perchè rispar- mia al reo gì' inutili e fieri tormenti dell' incertezza , che crescono col vigore della immaginazione , e col sentimento della propria debolezza j più giusta, perchè la privazione della libertà essendo una pena , essa non può precedere la sentenza , se non quanto la necessità lo chiede. Il car- cere
e delle Pene. 97
cere è dunque la semplice custodia di un cittadino , sinché sia giudicato reo ; e questa custodia essendo essenzial- mente penosa , deve durare il minor tempo possibile , e deve esser meno dura che si possa. Il minor tempo è dalla necessaria durazione del pro- cesso 3 e dalla anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. L'an- gustia del carcere non può essere che la necessaria 3 o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. 11 processo medesimo deve esser finito nel più breve tempo pos- sibile. Qual più crudele contrasto , che F indolenza di un giudice , e le angosce di un reo ? i comodi e i piaceri di un insensibile magistrato da una par- te , e dall' altra le lagrime e lo squallore di un prigioniero ? In generale il peso della pena , e la conseguenza di un delitto , deve essere la più efficace per gli altri , e la meno dura che sia pos- sibile per chi la soffre ; perchè non si può chiamare legittima società , quella dove non sia principio infallibile >
E
9 8 Dei Delitti'
che gli uomini si siano voluti assog- gettare ai minori mali possibili.
ilo detto che la prontezza della pena è più utile 3 perchè quanto è mi- nore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto , tanto è più forte e più durevole nelF animo uma- no F associazione di queste due idee > delitto , e pena , talché insensibilmente si considerano , uno come cagione , e F altra come effetto necessario im- mancabile. Egli è dimostrato che r unione delle idee è il cemento che "forma tutta la fabbrica dell' intelletto umano , senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto, Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali e dai principj universali , cioè quanto più sono volgari , tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni > trascurando le più remote e complica- te , che non servono che agli uomini fortemente appassionati per F oggetto a cui tendono , poiché la luce dell' at- tenzione rischiara un solo oggetto ,
e delle Pene. 99
lasciando gli altri oscuri : servono pari- mente alle menti più elevate 3 perchè hanno acquistata Y abitudine di scorre- re rapidamente su molti oggetti ili una volta , ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri , talché il risultato , che è F azione , è meno pericoloso ed incerto.
Egli è dunque di somma impor- tanza la vicinanza del delitto e della pena 3 se si vuole che nelle rozze menti volgari , alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso , imme- alatamente riscuotasi Y idea associata della pena, il lungo ritardo non pro- duce altro effetto , che di sempre più disgiungere queste due idee • e quan- tunque faccia impressione il castigo di un delitto 3 la fa meno come cas- tigo , che come spettacolo , e non là fa che dopo indebolito negli animi aegli spettatori Y orrore di un tal de- litto particolare , che servirebbe a rin- forzare il sentimento della pena.
Un altro principio serve mirabil-
Eij
ioo De i Delitti
mente a stringer sempre più l' impor- tante connessione tra il misfatto e la pena j cioè 3 che questa sia confor- me quanto più si possa alla natura del delitto. Questa analogìa facilita mirabilmente il contrasto che deve essere tra la spinta al delitto , e la ripercussione della pena , cioè che questa allontani e conduca l'animo ad un fine opposto di quello per dove cerca d' incaminarlo la seducente idea della infrazione della legge.
Sogliono i rei did elitti più leggeri esser puniti , o nella oscurità di una prigione , o mandati a dar esempio , con una lontana e però quasi inu- tile schiavitù , a nazioni che non hanno offeso. Se gli uomini non s'in- ducono in un momento a commettere i più gravi delitti , la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera , ed impossibile ad accaderle ; ma la pubblica pena dei delitti più leggeri , ed a' quali 1' animo è più vicino , farà una impressione che , distoglier
e delle Pene. iói
dolo da questi , lo allontani vieppiù da quegli. Le pene non devono so- lamente esser proporzionate fra loro , ed ai delitti nella forza , ma anche nel modo d' infligerle.
§. X X.
Cenema ed infallibilità delle pene, Grafie.
Uno dei più grandi freni dei de- litti non è la crudeltà delle pene , ma la infallibilità di esse 3 e per con- seguenza la vigilanza dei magistrati , e quella severità di un giudice ineso- rabile , che per essere un' utile virtù , deve essere accompagnata da una dol- ce legislazione. La certezza di un cas- tigo , benché moderato , farà sempre una maggiore impressione , che non il timore di un altro più terribile , unito colla speranza della impunità ; perche i mali ,- anche minimi 5 quando ,,5on certi > spaventano sempre gli ani-
E iij
ioi Dei Delitti
mi umani* e la speranza, dono ce- leste , che sovente ci" tien luo^o di tutto , ne allontana sempre V idea dei maggiori , massimamente quando 1' impunità , che 1' avarizia e la de- bolezza spesso accordano , ne aumenti la forza.
Alcuni liberano dalla pena di un iccolo delitto, quando la parte offesa o perdoni : atto conforme alla be- neficenza ed alla umanità , ma con- trario al ben pubblico •, quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la ne- cessità dell' esempio , come può con- donare il risarcimento dell' offesa. Il diritto di far punire non è di un solo , ma di tutti i cittadini , o del sovrano. Egli non può che rinun- ziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri,
A misura che le pene divengono più dolci , la clemenza ed il per- dono diventano meno necessarj. Fe- lice la nazione , nella quale sareb- bero funesti ! La clemenza dunque ^
E d e l l e Pene. 105
quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplùnento di tutti i doveri del trono , dovrebbe esser esclusa in una perfetta legislazione , in cui le pene fossero dolci , ed il metodo di giudicare regolare e spe- dito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine dei sistema cri- minale , dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' as- surdità delle leggi , e dell5 atrocità della condanne. Questa è la più bella pre- rogativa del trono, questo è il pili desiderabile attributo della sovranità : e questa è la tacita disapprovazione * che i benefìci dispensatori delia pub- blica felicità danno ad un codice , -che , con tutte le imperfezioni , ha in suo favore il pregiudizio de' se- coli , il voluminoso ed imponente corredo d' infiniti commentatori , il grave apparato dell' eterne formalità > e 1' adesione de' più insinuanti e meno temuti semidotti. Ma si con- sideri che la clemenza è la virtù del legislatore 3 e non dell' esecutore
E iv
104 Dei Delitti
delle leggi ; che deve risplendere nel codice , non già nei giudizj partico- lari • e che il far vedere agli uomini , che si possono perdonare i delitti , o che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lu- singa dell' impunità , è un far cre- dere che , potendosi perdonare, le condanne non perdonate sieno piut- tosto violenze della forza , che ema- nazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un par- ticolare , e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d' impunità ? Siano dunque inesorabili le leggi , inesora- bili gli esecutori di esse ne' casi par- ticolari ; ma sia dolce, indulgente , umano il legislatore : saggio archi- tetto , faccia sorgere il suo edificio sulla base dell' amor proprio , e l' in- teresse generale sia il risultato desi' interessi di ciascuno j e non sarà cos- tretto con leggi parziali , e con ri- medj tumultuosi , a separare ad ogni
E DELLE P E NE. 10$
momento il ben pubblico dal bene de' particolari , e ad alzare il simulacro- delia salute pubblica sul timore e sulla diffidenza : profondo e sensi- bile filosofo 3 lasci , che gli uomini , che i suoi fratelli , godano in pace quella piccola porzione di felicità , che P immenso sistema stabilito dalla prima cagione , da quello che È , fa loro godere in quest' angolo dell' uni- verso.
§. X XI.
Asili.
i restano ancora due questioni da esaminare : P una se gli asili sieno. giusti; e se il patto di rendersi fralle nazioni reciprocamente i rei , sia uti- le o no. Dentro ai confini di un paese , non deve esservi alcun luo^o indipendente dalle leggi : la forza di esse seguir deve ogni cittadino , come P ombra segue il suo corpo. L' im- punità e P asilo non differiscono che
Ev
166 Dei Delitti
di più e meno ; e come 1' impres- sione della pena consiste più nella sicurezza d' incontrarla , che nella forza di essa , gli asili invitano pia ai delitti , di quello che le pene non ne allontanano. Moltiplicare gli asili è il formare tante piccole sovranità j perchè dove non sono leggi che co- mandano , ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle comu- ni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società, Tutte le istorie fanno vedere che dagli asili sortirono grandi rivoluzio- ni negli stati e nelle opinioni degli uomini.
Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi un de- litto , cioè un' azione contraria alle leggi , possa essere punito : quasi che il carattere di suddito fosse indele- bile , cioè sinonimo, anzi peggiore, di quello di schiavo ; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio , ed abitare in un altro , e che le di lui azioni potessero senza contraddi-
i delle Pene. i 07
^ione essere subordinate a due so- vrani e a due codici , sovente con- tradditorj. Alcuni credono parimente che un azione crudele , fatta per esempio a Costantinopoli , possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragio- ne , che chi offende 1' umanità me- rita di avere tutta 1' umanità inimica e T esecrazione universale : quasi che i giudici , vindici fossero della sen- sibilità degli uomini , e non piuttosto dei patti che li legano fra di loro.
Il luogo della pena è il luogo del delitto , perchè ivi solamente , e non altrove , gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire 1' offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società di cui non era membro , può esser temuto , e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso , ma non punito colle formalità delle leggi j vindici dei patti , non della malizia intrinseca delle azioni.
Ma , se sia utile il rendersi recipro^- camente i rei fralle nazioni, io non
E vj
io8 Dei Delitti
ardirei decidere questa questione , fin- ché le leggi più conformi ai bisogni dell' umanità , le pene più dolci , ed estinta la dipendenza dall' arbitrio e dalla opinione , non rendano sicura P innocenza oppressa e la detestata virtù j finché la tirannìa non venga del tutto , dalla ragione universale che sempre più unisce gì' interessi del trono e dei sudditi , confinata nelle vaste pianure dell' Asia : quantunque la persuasione di non trovare un pal- mo' di terra che perdoni ai veri de- litti , sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.
§. X X 1 1.
Della Taglia,
JL/altra questione è , se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo , ed armando il brac- cio di ciascun cittadino , farne un car- nefice. O il reo è fuori de' confini, o al didentro, Nel primo caso, il so-
e delle Pene. i o£
vrano stimola i cittadini a commet- tere un delitto , e gli espone ad un supplizio , facendo così un ingiuria «d una usurpazione di autorità negli altrui dominj , ed autorizza in questa maniera le altre nazioni a far lo stesso con lui : Nel secondo 3 mostra la propria debolezza : chi ha la forza per difendersi non cerca di comprar- la. Di più un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtù , che ad ogni minimo vento svanis- cono neh" animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento , ed ora lo puniscono : con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia , di pa- rentela , di amicizia ; e coli' altra premia chi li rompe e chi li spezza : sempre contradditorio a se medesimo , ora invita alla fiducia gli animi sos- pettosi degli uomini • ora sparge la diffidenza in tutti i cuori; In vece di prevenire un delitto , ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle nazioni deboli , le leggi delle quali non sono che istantanee ripa-
ÌIO D E I D ELI T T l
razioni di un edificio, ramoso, che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una nazione , la buona fede e la confidenza recipro- ca divengono necessarie , e sempre più tendono a confondersi colla vera politica : gli artifizj , le cabale, le strade oscure ed indirette , sono per lo più prevedute , e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di cias- cuno in particolare. I secoli d'igno- ranza medesimi , nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbi- dire alla privata , servono d' istruzio- ne e di sperienza ai secoli illumi- nati. Ma le leggi , che premiano il tradimento , e che eccitano una guerra clandestina , spargendo il sospetto re- ciproco fra i cittadini , si oppongono a questa così necessaria riunione della morale e della politica , a cui gli uomini dovrebbero la loro felicita , le nazioni la pace , e 1' universo qual- che più lungo intervallo di tranquil- lità e di riposo ai mali che vi pas- seggiano sopra.
DELLE Pe N E. Ut
§. XXIII.
Proporzione fra i delitti e le pene,
IN o n solamente è interefle comune , che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dun- que più forti debbono essere gli osta- coli che risospingono gli uomini dai delitti , a misura che sono contrarj al ben pubblico , ed a misura delle spinte che ve li portano. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene.
Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle più sublimi operazioni 5 furono destinati dall' invisibile le^is- latore il premio e la pena , dalla inesatta distribuzione di questi ne nascerà quella tanto meno osservata contraddizione , quanto più comune 9 che le pene puniscano i delitti che
in Dei Delitti
hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto , se con esso trovino unito un maggior vantaggio. Chiun- que vedrà stabilita la medesima pena , di morte per esempio , a chi uccide un fagiano , ed a chi assassina un uomo o falsifica uno scritto impor- tante , non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali , opera di molti secoli e di molto sangue , lentissimi e difficili a prodursi nell' animo umano , per far nascere i quali fu creduto necessario l'ajuto de' più sublimi motivi , e un tanto apparato di gravi formalità.
E impossibile di prevenire tutti i disordini nell' universal combattimen- to delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta della popola- zione , e dell' incrocicchiamento degF interessi particolari , che non è possi-
e delle Pene, i i j
bile di dirigere geometricamente alla pubblica utilità. Alla esattezza mate- matica bisogna sostituire , nell' arit- metica politica , il calcolo delle pro- babilità. Si getti uno sguardo sulle storie , e si vedranno crescere i di- sordini coi confini degl' imperj * e scemando nella istessa proporzione il sentimento nazionale , la spinta verso i delitti cresce in ragione deli' inte- resse che ciascuno prende ai disor- dini medesimi ; perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando.
Quella forza che ci spinge al nos- tro bene , simile alla gravità , non si trattiene che a misura degli ostacoli che le sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane \ se queste si urtano scambievolmente, e si offendono, le pene ( che io chiamerei ostacoli poli» tici ) ne impediscono il cattivo effetto, senza distruggere la causa impellente, eh' è la sensibilità medesima insepa- rabile dall' uomo j e il legislatore fa
ii4 Dei Delitti
come F abile architetto , di cui F offi- cio è di opporsi alle" direzioni rui- nose della gravità , e di far cospirare quelle che contribuiscono alla forza dell' edificio.
Data la necessità della riunione degli uomini , dati i patti che ne- cessariamente risultano daila opposi- zione medesima degF interessi pri- vati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediata- mente la società , e F ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di -essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico , che chia- mansi delittti , e tutte vanno per gra- di insensibili decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la geome- tria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni uma- ne , vi dovrebbe essere una scala cor- rispondente di pene , che discendesse dalla più forte alla più debole : se vi fosse una scala esatta ed universale
e delle Pene. 115
delle pene e dei delitti , avremmo
una probabile e commune misura
dei gradi di tirannìa e di libertà ,
del fondo di umanità o di malizia ,
delle diverse nazioni. Ma basterà al
saggio legislatore di notarne i punti
principali, senza turbar Y ordine, non
decretando ai delitti del primo grado
1 1
le pene dell' ultimo.
§. XX IV.
Misura dei delitti.
Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti , cioè il danno della società. Questa è una di quelle pal- pabili verità , che , quantunque non abbian bisogno né di quadranti né di telescopi per essere scoperte , e pos- sano capire in ogni mediocre intellet- to , pure , per una maravigliosa com- binazione di circostanze , non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori uomini di ogni nazione e di ogni secolo. M&-
!i6 Dei Delitti
le opinioni asiatiche , ma le passioni vestite di autorità e di potere, hanno il più delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violenti impressioni sulla timida credulità degli uomini , dissipate le semplici nozioni , che forse formavano la prima filosofìa delle nascenti società , ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca , con quella maggior fer- mezza però , che può esser sommi- nistrata da un esame geometrico , da mille funeste sperienze , e dagli osta- coli medesimi.
Errarono coloro che credettero vera misura dei delitti 1' intenzione di chi li commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente ; esse variano in tutti gli uomi- ni , e in ciascun uomo , colla velo- cissima successione delle idee , delle passioni , e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cit- tadino , ma una nuova legge ad ogni
e delle Pene. 117
delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società j e alcune volte colla più cattiva volontà ne fanno il mag- gior bene.
Altri misurano i delitti più dalla dignità della persona offesa , che dal- la loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa folle la vera mi- sura dei delitti , una irriverenza all' Essere supremo dovrebbe più atroce- mente punirsi 3 che F assassinio di un Monarca ; la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell' offesa.
Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione si renderà palpabile ad un indifferente esaminatore dei veri rap- porti tra uomini e uomini , e tra uomini e Dio. I primi sono rap- porti di uguaglianza. La sola neces- sità ha fatto nascere , dall' urto delle passioni e dalle opposizioni degi* interessi , l'idea della utilità comune t
1 1 8 Dei Delitti
che è la base della giustìzia umana. I secondi sono rapporti d' indipen- denza da un essere perfetto e crea- tore , che si è riserbato a se solo il di- ritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo , perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi di- sobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l' insetto , che oserà supplire alla divina giustizia , che vorrà vendicare Tessere che basta a se stesso , che non può ricevere dagli oggetti im- pressione alcuna di piacere o di do- lore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione ? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sa- persi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona , e per- donare quando Iddio punisce, Se gli uomini possono essere in contraddi- zione coli' onnipossente nell' offen-
e delle Pene. 119 derlo, possono anche esserlo col pu-
nire.
§. XXV.
Divisione dei delitti.
Al cuni delitti distruggono imme- diatamente la società , o chi la rap- presenta j alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita , nei beni , o nelf onore ; alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che cias- cuno è obbligato di fare o non fare in vista del ben pubblico.
Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti , non può essere chiamata delitto , o pu- nita come tale , se non da coloro che trovano il loro interesse nel co- sì chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che contraddice alla legisla- zione , più attuali legislazioni che si escludono scambievolmente , una moltitudine di leggi che espongono.
no Dei Delitti
il più saggio alle pene più rigorose ; e però resi vaghi e 'fluttuanti i no-; mi di vizio e di virtù ; e però nata T incertezza della propria esistenza , che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici.
L' opinione che ciaschedun citta- dino deve avere di poter far tutto ciò che non è contrario alle leggi , senza temerne altro inconveniente che quel- lo che può nascere dall' azione me- desima , questo è il dogma politico che^ dovrebb' essere dai popoli cre- duto , e dai supremi magistrati , colla incorrotta custodia delle leggi , pre- dicato : sacro dogma , senza di cui non vi può essere legittima società ; giusta ricompensa del sacrifizio fatto dagli uomini di queir azione univer- sale su tutte le cose 3 che è comune ad ogni essere sensibile , e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose, e le menti rischiarataci , rende gli uomini virtuosi , ma di quella virtù the sa resistere al timore , e non di
e delle Pene. 121
quella pieghevole prudenza , degna solo di chi può soffrire una esistenza precaria ed incerta.
Chiunque leggerà con occhio filo- sofico i codici delle nazioni e i loro annali , troverà quasi sempre i nomi di vizio e di virtù , di buon citta- dino o di reo , cangiarsi colle rivolu- zioni dei secoli , non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circos- tanze dei paesi , e per conseguenza sempre conformi all' interesse co- mune , ma in ragione delle passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti legislatori. Ve- drà bene spesso , che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri > che le passioni for- ti , figlie del fanatismo e dell' entu- siasmo , indebolite e rose , dirò cosi , dal tempo che riduce tutù-' i fenomeni fisici e morali all' equilibrio , diven- tano a poco a poco la prudenza del secolo , e lo stromento utile in mano del forte e deli' accorto. In questo modo nacquero le oscurissime no-
in Dei Delitti
zioni di onore e di virtù ; e tali so- no, perchè si cambiano colle rivolu- zioni del tempo , che fa sopravvi- vere i nomi alle cose , si cambiano coi fiumi e colle montagne , - che sono bene spesso i confini non solo della fisica ma della morale geogra- fia.
§. XXVI.
Ddìttì di lesa maestà.
I primi, che sono i massimi de^ litti , perchè più dannosi , sono quelli che chiamansi di lesa maestà. La sola tirannìa e 1' ignoranza , che confon- dono i vocaboli e le idee più chia- re , possono dar questo nome , e per conseguenza la massima pena , a' de- litti di natura differente , e render così gli uomini , come in mille altre occasioni , vittime di una parola. Ogni delitto , benché privato , offen- de la società } ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le
i delle Pene, 123
azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività , e sono diversamente circoscritte , come aitt' i movimenti di natura , dal tem- po e dallo spazio } e però la sola cavillosa interpetrazione , che è per l'ordinario la filosofìa della schiavitù , può confondere ciò che dall' eterna verità fu con immutabili rapporti dis- tinto.
§. XXVII.
Delitti contro la sicure^a di ciascun particolare. Violente,
L) o p o questi , seguono i delitti con- trat j alla sicurezza di ciascun partico- lare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione , non può non assegnarsi alla violazione del diritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino , alcuna delle pene più con- siderabili stabilita dalle leggi.
Altri delitti sono attentati contro la persona , altri contro 1' onore , altri
Fij
H4 Dei Delitti
contro le sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali.
Gli attentati contro la sicurezza e libertà dei cittadini , sono uno de' maggiori delitti ; e sotto questa classe cadono non solo gli assassinj e i furti degli uomini plebei , ma quelli ancora dei grandi e dei magistrati, T influenza dei .quali agisce ad una maggior distane za , e con maggior vigore , distrug- gendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere , e sostituendo quelle dei diritto del più forte , del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita e in chi lo soffre.
Né il grande né il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero : al- trimenti le ricchezze , che sotto la tu- tela delle leggi sono il premio dell' industria , diventano Y alimento della tirannìa. Non vi é libertà , ogni qua! volta le leggi permettono che in al- cuni eventi 1' uomo cessi di esser per- sona , e diventi cosa : vedrete allora.
e delle Pene. 125
T industria del potente tutta rivolta a far sortire , dalla folla delle combi- nazioni civili , quelle che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto , che cangia i citta- dini in animali di servigio, che in mano del forte è la catena con cui lega le azioni degF incauti e dei de- boli. Questa è la ragione, per cui in alcuni governi che hanno tutta 1' ap- parenza di libertà, la tirannìa sta nas- costa , o s' introduce non prevista , in qualche angolo negletto dal legis- latore , in cui insensibilmente prende forza e s' ingrandisce. Gli uomini oppongono per lo più gli argini più soai all' aperta tirannìa ; ma non veg^- gono 1' insetto impercettibile che li rode, ed apre una tanto più sicura quanto più occulta strada al fiume inondatore. Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili , i privilegi dei quali formano gran parte delle leggi delle nazioni ? Io qui non esaminerò se questa distin- zione ereditaria tra' nobili e plebei jMtU9
¥ iij
-i iG Dei Delitti
sia utile in un governo , o necessaria nella monarchia : se egli è vero > che formi un potere intermedio che li- miti gli eccessi dei due estremi ; o non piuttosto formi un ceto che , schiavo di se stesso e di altrui 5 rac- chiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cer- chio , simile a quelle feconde ed amene isolette che spiccano negli arenosi e vasti deserti d'Arabia : e se , quando sia vero che la disugua- glianza sia inevitabile o utile nelle società, sia vero altresì ch'ella debba consistere piuttosto nei ceti , che negP individui ; fermarsi in una parte piut- tosto , che circolare per tutto il corpo politico j perpetuarsi piuttosto > che nascere e distruggersi incessantemen-^ te. Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo rango y asserendo eh' esser debbono le medesime per il pri- mo e per Y ultimo cittadino. Ogni distinzione , sia negli onori , sia nelle ricchezze , perchè sia legittima sup- pone un'anteriore uguaglianza fondata
E DELLE PEKE. 117
sulle lessi 5 che considerano tutti i
OD '
sudditi come egualmente dipendenti da
esse. Si deve supporre che gli uomini,
che hanno rinunziato al loro naturale
dispotismo , abbiano detto :
« più industrioso, abbia maggiori ono-
cc ri , e la fama di lui risplenda ne' suoi
« successori : ma chi è più felice o
« più onorato , speri di più , ma non
« tema meno degli altri dì violare quei
■« parti , coi quali è sopra gli altri
« sollevato fc. Egli è vero che tali
decreti non emanarono in una dieta
del genere umano , ma esistono negP
immobili rapporti delle cose ; non
distruggono quei vantaggi che si
suppongono prodotti dalla nobiltà ,
e ne impediscono gF inconvenienti ;
rendono formidabili le lessi, chiù-
• i • •
dendo ogni strada alla impunità. A
chi dicesse , che la medesima pena
data al nobile ed al plebeo , non è
realmente la stessa per la diversità
della educazione , per P infamia che
spandesi su di una illustre famiglia :
risponderei che la sensibilità del reo
F iv
ii8 Dei Delitti
non è la misura delle pene , ma il pub- blico danno tanto maggiore quanto è fatto da chi è più favorito j che l' uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca , essendo real- mente diversa in ciascuno individuo ; che l' infamia di una famiglia può esser tolta dal sovrano con dimostra- zioni pubbliche di benevolenza all' innocente famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità ten- gono luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo ?
§. XXVIII.
Ingiurie,
Le ingiurie personali , e contrarie all' onore , cioè a quella giusta por- zione di sufFragj , che un cittadino ha diritto di esigere dagli altri , deb- bono essere punite coli' infamia.
Vi è una contraddizione notabile f ralle leggi civili , gelose custodi , più d' ogni altra cosa, del corpo e dei
E delle Pene. 129
beni di ciascun cittadino 5 e le leggi di ciò che chiamasi onore , che a tutto fa preceder l' opinione. Questa parola onore è una di .quelle , che ha servito di base a lunghi e sfoggiati ragionamenti , senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condi- zione delle menti umane , che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti T sieno loro con più distinta cognizione presenti , che le vicine ed imporj- tantissime nozioni morali , fluttuanti^ sempre e confuse ? secondo che i venti delle passioni le sospingono , e F ignoranza governata le riceve e le trasmette ! Ma sparirà F apparente paradosso, se si consideri che , come gli oggetti rroppo vicini agli occhj si confondono , così la troppa vici- nanza delle idee morali fa che facil- mente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono , e ne confondano le linee di separa- zione necessarie allo spirito geome- trico che vuol misurare i fenomeni
Fv
ijo Dei Delittt
della umana sensibilità. E scemerà del
rutto . la meraviglia all' indifferente
indagatore delle cose umane , che
sospetterà non. esservi per avventura
bisogno di tanto apparato di morale
né di tanti legami per render gli . . c .. . &. . r Ò
uomini rena e sicuri.
Quest' onore dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggre- gato , non solo d' idee semplici , ma d5 idee parimente complicate , che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compon- gono , né conservano che alcune poche idee comuni , come più quan- tità complesse algebraiche ammetto- no un comun divisore. Per ; trovar onesto comun divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell' onore, è necessario gettar rapidamente un colpo d' occhio sulla formazione delle società. Le prime leggi , e i pri- mi magistrati nacquero dalla neces- sità di riparare ai disordini del fisico^ dispotismo di ciascun uomo. Questo
e delle Pene. 15 1
fu il fine istitutore delle società, e questo fine primario si è sempre con- servato realmente , o in apparenza , alla testa di tutti i codici , anche dis- truttori. Ma 1' approssimamento de- gli uomini, e il progresso delle loro cognizioni , hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri * sempre superiori alla previdenza delle leggi , ed inferiori all' attuale potere di ciascuno. Da questa epoca comin- ciò il dispotismo della opinione , che era F unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali , ai quali le leggi non erano suffi- cienti a provvedere. E l'opinione è quella , che tormenta il saggio ed il volgare ; che ha messo in credito 1' apparenza della virtù , al disopra della virtù stessa • che fa diventar missionario anche lo scellerato, per- chè vi trova il proprio interesse. Quindi i sufFragj degli uomini diven- nero non solo utili , ma necessarj , per non cadere al disotto del comune li-
F vj
152. Dei Delitti
vello : quindi, se l'ambizioso li con- quista come utili j se il vano va men- dicandoli come testimonj del proprio merito , si vede l' uomo d' onore esi- gerli come necessarj. Quest' onore è vma condizione che moltissimi uomi- ni mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della so- cietà , non potè esser messo nel co- mune deposito , anzi è un istantaneo ritorno nello stato naturale , e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi che in quel caso non difendono bastantemente un cittadino.
Quindi , e nelF estrema libertà po- litica , e nella estrema dipendenza , spariscono le idee dell' onore , o si confondono perfettamente con altre : perchè nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragi j nella seconda , perchè il dispotismo degli uomini annullan- do T esistenza civile , gli riduce ad una precaria e momentanea perso- nalità. L' onore è dunque uno de' prin»
e delle Peni. ijf
cipj fondamentali di quelle monai> chie che sono un dispotismo dimi- nuito ; e in esse sono , quello che ne- gli stati dispotici le rivoluzioni , un momento di ritorno nello stato di na- tura, ed un ricordo al padrone dell9 antica uguaglianza.
§. XXIX.
Dà Duelli.
Da questa necessità degli altrui suffragj nacquero i duelli privati , eh9 ebbero appunto la loro origine nelP anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all' antichità , forse perchè gli antichi non si radunavano sospet- tósamente armati ne' tempj , nei tea- tri , e cogli amici j forse perchè il duello era uno spettacolo ordinario e comune , che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser cre- duti e chiamati gladiatori coi pri- vati combattimenti. Invano gli editti
134 Dei Delitti di morte contro chiunque accetta un duello \ hanno cercato estirpare questo costume che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte ; poiché privandolo degli altrui suffragi , 1' uomo d' onore si prevede esposto o a divenire un* essere meramente solitario , stato in- soffribile ad un uomo socievole , ovvero a divenire il bersaglio degl' insulti e dell' infamia , che colla ri- petuta loro azione prevalgono al pe- ricolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i grandi ? Non solo perchè è di- sarmato , ma perchè la necessità degli altrui suffragj è meno comune nella plebe , che in coloro che essendo più elevati si guardano con maggior sospetto e gelosia.
Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto , cioè , che il mi- glior metodo di prevenire questo de- litto , è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello , di- chiarando innocente chi > senza sua
e delie Pene. 155
colpa , è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicura- no , cioè 1' opinione , ed ha dovuto mostrare a suoi cittadini che egli teme le sole leggi , e non gli uomini.
§. XXX.
Furti*
I furti , che non hanno unita vio- lenza , dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca di arric- chirsi dell' altrui , dovrebbe essere impoverito del proprio : ma come questo non è , per 1' ordinario , che il delitto della miseria e della dispe- razione , il delitto di quella infelice parte di uomini , a cui il diritto di proprietà ( terribile e forse non ne- cessario diritto \ non ha lasciato che una nuda esistenza \ ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di quello dei delitti , e che tolgono il pane agi' innocenti per darlo agli scellerati , la pena più op-
l$6 Dei Delitti
portuna sarà quelF unica sorta di schia* vitù che si possa chiamar giusta , cioè la schiavitù , per un tempo , delle opere e della persona alla comune società , per risarcirla , colla propria e perfetta dipendenza , dell' ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il furto sia misto, di violenza , la pena deve essere parimente un misto di cor- porale e di servile.
Altri scrittori , prima di me , hanno dimostrato 1' evidente disordine che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti , da quelle dei furti do- losi , facendo l' assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo ; questi sono delitti di differente natura , ed è certissimo anche in politica queli' assioma di matematica , che traile quantità ete- rogenee vi è P infinito che le separa : ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d* ogni altra il moto concepito 3 e. sono le più lente ad acquistarne un nuovo.
t delie Pene. 137
§. XXXI.
Contrabbandi.
Il contrabbando è un vero delitto 9 che offende il sovrano e la nazione j ma la di lui pena non deve essere infamante , perchè , commesso , non produce infamia nella pubblica opi- nione.
Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore , es- sendo un furto fatto al principe, e per conseguenza alla nazione mede- sima ? Rispondo , che le offese che gli uomini credono non poter esser loro fatte , non gì' interessano tanto che basti a produrre la pubblica indi- gnazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini , su i quali le conseguenze rimote fan- no debolissime impressioni , non veg- gono il danno che può loro acca- dere per il contrabbando ; anzi so- vente ne godono i vantaggi presenti»
138 Dei Delitti
Essi non veggono che il danno fatto al principe j non sono dunque inte- ressati a privare dei loro suffragj chi fa un contrabbando , quanto lo sono contro chi commette un furto priva- to , contro chi falsifica il carattere , ed altri mali che posson loro acca- dere. Principio evidente , che ogni essere sensibile non s' interessa che per i mali che conosce. Questo de- litto nasce dalla legge medesima • poi- ché crescendo la gabella , cresce sem- pre il vantaggio e però la tentazione di fare il contrabbando j e la facilità di commetterlo, cresce colla circon- ferenza da custodirsi , e colla dimi- nuzione del volume della merce me- desima. La pena di perdere e la mer- ce proibita , e la robba che l' accom- pagna , è giustissima ; ma sarà tanto più efficace quanto più piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non ris-» chiano , che à proporzione del van- taggio che l' esito felice dell' impresa produrrebbe. ■ Ma dovrassi lasciare impunito un
£ delle Pene. 139
tal delitto contro chi non ha robba da perdere ? Nò : vi sono dei con- trabbandi che interessano talmente la natura del tributo , parte così essen- ziale e così difficile in una buona le- gislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla pri- gione medesima , fino alla servitù 'y ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio , la prigionia del contrab- bandiere di tabacco non deve essere comune con quella del sicario o del ladro y e i lavori del primo , limitati al travaglio e servigio della regalia medesima che ha voluto defraudare , saranno i più conformi alla natura delle pene.
§. XXXII.
Dei Debitori.
1 ,a buona fede dei contratti, la si- curezza del commercio , costringono il legislatore ad assicurare ai credi-?
*4© Dei Delitti tori le persone dei debitori falliti. Ma io credo importante il distinguere il fallito doloso , dal fallito innocente. Il primo dovrebbe esser punito coli' istessa pena , che è assegnata ai falsi- ficatori delle monete \ poiché il falsi- ficare un pezzo di metallo coniato 5 che è un pegno delle obbligazioni de' cittadini , non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. Ma il fallito innocente , ma colui che , dopo un rigoroso esame , ha provato innanzi a' suoi giudici , che , o l'altrui malizia , o V altrui disgrazia , o vi- cende inevitabili dalla prudenza uma- na , lo hanno spogliato delle sue sostanze , per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione , privo dell' unico e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà , a provare le angosce de' colpevoli , e , colla disperazione della probità op- pressa, a pentirsi forse di quella inno-* cenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi, che non era in sua balìa di non offendere ^
i delle Pene. 141
leggi dettate dai potenti per avidità , e dai deboli sofferte per quella spe- ranza che per lo più scintilla nell' animo umano , la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per altri , e gli avvantaggiosi per noi } Gli uomini , abbandonati ai loro sen^ timenti i più ovvii , amano le leggi crudeli , quantunque , soggetti alle me- desime , sarebbe dell' interesse di cias- cuno che fossero moderate, perchè è più grande il timore di essere offesi , che la voglia di offendere. Ritor- nando all' innocente fallito, dico , che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione sino al totale paga- mento , se non gli sia concesso dì sot- trarvisi senza il consenso delie parti interessate , e di portar sotto altre leggi la di lui industria , la quale do- vrebbe esser costretta , sotto pene » ad essere impiegata a rimetterlo in stato di soddisfare proporzionalmente ai guadagni ; qual sarà il pretesto legit- timo , che giustifichi una privazione di libertà 3 inutile ai suoi creditori?
X'42> Dei Delitti
Si dirà che i mali della schiavitù faranno svelare i secreti d' un sup^ posto fallito innocente. Caso raris- simo nella sopracennata supposizione di un rigoroso esame. Credo massima legislatoria , che il valore degl' incon- venienti politici sia in ragione com- posta della diretta del danno pubbli-?. co , e della inversa della improbabilità di verificarsi.
Si allegherà la sicurezza del com- mercio e la sacra proprietà de' beni. Il commercio , la proprietà dei beni non sono un fine del patto sociale , ma possono esser un mezzo per ot- tenerlo. L' esporre tutt' i membri della società ai mali , per cui tante combi- nazioni vi sono per farli nascere , sa- rebbe un subordinare i fini ai mezzi ; paralogismo di tutte le scienze , e mas- simamente della politica (i).
(i) In un tale errore son caduto nelle pre- cedenti edizioni, ove dicea , che il fallito innocente dovesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti , o adoperato come schiavo al lavoro per i creditoii. Ho ver-
E DELLE Pe NE. 14$
• Potrebbesi distinguere il dolo , dalla colpa grave ; la grave , dalla leggera ; e questa , dalla perfetta innocenza : ed, assegnando al primo le pene dei de- litti di falsificazione ; alla seconda mi- nori, ma con privazione di libertà; riserbando all' ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo , lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di lesero debbon fissarsi dalla ce-

ca ed imparzial legge , non dalla pe- ricolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica come nella -matematica , tanto nella misura del ben pubblico , quanto nella mi- sura delle grandezze.
Quanto facilmente il provido le- gislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli , e ri- .*-» - ■■ ' ■ ■ — .■ . ' — ■■■«•
gogna di aver scritto così. Sono stato accu- sato d' irreligione , e non lo meritava : sono stato accusato di sedizione , e non lo meritava : ho offéso i diritti della umanità , e nessuno me ne ha fatto rimprovero i
144 Dei Delitti
mediare alle disgrazie dell'innocente industrioso ! La pubblica e manifes- ta registrazione di tutt' i contratti , e la libertà a tutti i cittadini di con- sultarne i documenti bene ordinati 'y un banco pubblico formato dai sag- giamente ripartiti tributi sulla felice mercatura , e destinato a soccorrere colle somme opportune F infelice ed incolpabile membro di essa , nessun reale inconveniente avrebbero 3 ed innumerabili vantaggi possono pro- durre. Ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza , leggi , che d'inni immor- tali di riconoscenza, di generazione in generazione , lo ricolmerebbero , sonò o le men cognite , o le meno volute. Uno spirito inquieto e mi- nuto , la timida prudenza del mo- mento presente , una guardinga rigi- dezza alle novità s' impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei piccoli mortali.
§. XXXIIL
ì delie Pene. 145
§. XXXIII.
Della tranquillità pubblica.
Finalmente, tra i delitti della ter- za specie sono particolarmente quelli che turbano la pubblica tranquillità e la quiete de' cittadini , come gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passaggio de' cittadini ; come i fana- tici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine 3 le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori , e più dall' oscuro e misterioso entusiasmo , che dalla chia- ra e tranquilla ragione , la quale mai non opera sopra una gran massa d' uomini.
La notte illuminata a pubbliche spese , le guardie distribuite ne' dif- ferenti quartieri delie città , i sem- plici e morali discorsi della religione' riserbati al silenzio ed alla sacra tran- quillità dei tempj protetti dall' auto-
G
ttf§ Dei Delitti
rità pubblica , le arringhe destinate a sostenere gP interessi" privati e pub- blici nelle adunanze della nazione , nei parlamenti , o dove risieda la maestà del sovrano 9 sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso ad- densamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato , che i francesi chiamano della Polke. Ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie , e non istabilite da un co- dice che giri fralle mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla ti- rannìa , che sempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a questo assio- ma generale , che ogni cittadino deve sapere quando sia reo , o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati arbitrarj , sono necessarj in qualche governo , ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione , e non dalla natura di governo bene or- ganizzato. L'incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime alla os^
e delle Pene. 147
cura tirannìa , che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gii animi più che non gli avvilisce : il vero tiranno comincia sempre dal regnare sulla opinione , che previene il coraggio , il quale solo può risplen- dere o nella chiara luce della verità , o nel fuoco delle passioni y o nell' ignoranza del pericolo.
§. XXXIV.
Ddt 0^10 politico.
1 saggi governi non soffrono nel seno del travaglio e dell5 industria l'ozio politico. Io chiamo ozio poli- tico quello , che non contribuisce alla società né col travaglio , né colla ric- chezza y che acquista , senza giammai perdere j che , venerato dal volgo con stupida ammirazione , è risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che ne sono la vitti- ma ; che essendo privo di quello sti- molo della vita attiva , che è la ne-
G ij
148 Dei Delitti
cessità di custodire o di aumentare i commodi della vita ,' lascia alle pas- sioni di opinione , che non sono le meno forti , tutta la loro energìa.
Quest' ozio è stato confuso dagli austeri declamatori coli' ozio delle ricchezze accumulate dall' industria ; e però non 1' austera e limitata virtù di alcuni censori , ma le leggi deb- bono definire qual sia l' ozio da pu- nirsi. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti de' vizj o delle virtù dei oroprj antenati , e vende per at- tuali piaceri il pane e 1' esistenza alla industriosa povertà, che esercita in pace la tacita guerra d' industria colla opulenza , in vece dell' incerta e sanguinosa colla forza. Quest' ozio è necessario ed utile a misura che la società si dilata , e l' amministrazione si ristringe.
è delle Pene. 149
§. XXXV.
Del Suicidio e dei Fuorusciti.
Il suicidio è un delitto che sem- bra non potere ammettere una pena propriamente detta , poiché ella non può cadere che o su gf innocenti , o su di un corpo freddo ed insensi- bile. Se questa non fa alcuna impres- sione su i viventi , come non lo fa- rebbe lo sferzare una statua *y quella è ingiusta e tirannica , perchè la li- bertà politica degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita , e tutto ciò che li circonda li conferma in questo amore ; la seducente imagine del pia- cere , e la speranza , dolcissimo in- j ganno de' mortali , per cui trangu- ; giano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento , gli alletta I troppo , perchè temer si debba che la necessaria impunità di un tal de-
G iij
150 Dei Delitti
lieto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore , ubbidisce alle leggi 5 ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dun- que sarà il motivo che tratterrà la mano disperata del suicida ?
Chiunque si uccide fa un minor male alia società, che colui che n* esce per sempre dai confini : perchè quegli vi lascia tutte le sue sostanze > ma questi trasporta se stesso con parte del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' cittadini , col sottrarre se stesso e darsi ad una vicina nazione , fa un doppio danno di quello che lo fac- cia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La questione dun- que si riduce a sapere , se sia utile o dannoso alla nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di, essa.
Ogni legge , che non sia armata j o che la natura delle circostanze renda insussistente , non deve promulgarsi : e come su gli animi regna l'opinio-
e delle Pene. 151
ne , che ubbidisce alle lente ed in- dirette impressioni del legislatore , che resiste alle dirette e violenti ; così le leggi inutili 5 disprezzate da- gli uomini , comunicano il loro avvi- limento alle leggi anche più salutari 3 che sono risguardate più come un os- tacolo da superarsi , che come il de - posito del pubblico bene. Anzi se , come fu detto 3 i nostri sentimenti sono limitati , quanta maggior venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi , tanto meno ne resterà alle leggi medesime,
Da questo principio il saggio dispen- satore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze , che espo- nendole mi allontanerebbero troppo dal mio assunto , che è di provare T inutilità di fare delio stato una pri- gione. Una tal legge è inutile , perchè a meno che scogli inaccessibili, mare innavigabile , non dividano un paese da tutti gli altri , come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso , e come custodire i custodi ? Chi tutto
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152, Dei Delitti
trasporta , non può , da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto, subito che è commesso , non può più punirsi : e il punirlo prima è punire la volontà degli uomini e non le azioni • egli è un comandare alla intenzione , parte liberissima dell' uomo, indipendente dall'impero delle umane leggi : il punire l'assente nelle sostanze lasciatevi , oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza ti- ranneggiare i contratti non può esser tolta, arrenerebbe ogni commercio di nazione a nazione : il punirlo quando ritornasse , sarebbe l' impedire che si ripari il male fatto alla società , col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di uscire da un paese , aumenta il desiderio ai na- zionali di sortirne , ed è un avverti- mento ai forestieri di non introdur- visi.
Che dovremo pensare di un gover- no , che non ha altro mezzo per trat- tenere gli uomini , naturalmente affez- zionati per le prime impressioni dell'
e delle Pene. 155
infanzia alla loro patria , fuori che il timore ? La più sicura maniera di fissare i cittadini nella patria è di au- mentare il ben essere relativo di cias- cheduno. Come devesi fare ogni sforzo , perchè la bilancia del com- mercio sia in nostro favore ; così è il massimo interesse del sovrano e della nazione , che la somma della felicità 5 paragonata con quella delle nazioni circostanti, sia maggiore che altrove.
I piaceri del lusso non sono i prin- cipali elementi di questa felicità , quan- tunque questo sia un rimedio neces- sario alla disuguaglianza che cresce coi progressi di una nazione , senza di cui le ricchezze si addensarebbono in una sola mano ( 1 ) : ma la sicurezza ,
(1) Il commercio ed il passaggio dei pia-* ceri del lusso ha questo inconveniente , che quatunque facciasi per il mezzo di molti , pure comincia in pochi . e termina in pochi , e 50I0 pochissima parte ne gusta il maggior numero, talché non impedisce il sentimento della mi- seria più cagionato dal paragone , che dalla realità,
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1 5.4 Dei Delitti e la libertà limitata dalle sole leggi i\ sono quelle che formano la base prin- cipale di questa felicità , colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popo- lazione , e s,enza di quelle divengono lo stromento della tirannìa (2). Siccome le fiere più generose , e i liberissimi uccelli 3 si allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abban- donano le fertili e ridenti campagne all' uomo insidiatore : così gli uomini
(1) Dove i confini di un paese si aumen- tano in maggior ragione 3 che non la popo- lazione di esso , ivi il lusso favorisce il dis- potismo : sì perchè quanto gli uomini sono più rari, tanto è minore l' industria 5 e quamo è minore l'industria, è tanto più grande la dipendenza dei'a povertà dal fasto , ed è ranto più difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori : sì perchè le adorazioni , gli ufHcj , le distinzioni , la sommissione , che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole , si otten- gono più facilmente dai pochi, che dai molti; essendo eli uomini tanto più indipendenti , quanto meno osservati , e tanto meno osser- vati quanto maggiore ne è il numero. Ma
■E'- delie Pene. 155
fuggono i piaceri medesimi quando la tirannia li distribuisce. - Egli è duna uè dimostrato che la leg^e , che imprigiona i sudditi nel loro paese , e inutile J^ujngiusta j dunque lo sarà parimente la pena del suicidio : e perciò , quantunque sia una colpa che Dio punisce , perchè solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini; per- chè la pena , in vece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia.
dove la popolazione cresce in maggior pro- porzione che noni confini, il lusso si op- pone al dispotismo , perchè anima l' indus- tria e 1' attività degli uomini 3 e il bisogno oltre troppi piaceri e comodi al ricco , per- chè quelli di ostentazione , che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi ., che negli stati vasti e deboli e spopolati , se altre cagioni non vi mettono ostacolo , il lusso di ostentazione prevale a quello di comodo y ma negli stati popolati più che vasti , il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione,
i$6 Dei Delitti
Se alcuno mi opponesse che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall' uccidersi : io ris- pondo che chi tranquillamente rinun- cia al bene della vita , e odia l'esis- tenza quaggiù , talché vi preferisca un' infelice eternità, non sarà punto mosso dalla meno efficace e più lon- tana considerazione dei figli o dei parenti.
§. XXXVI.
Delitti di prova difficile.
Vi sono alcuni delitti , che sono nel medesimo tempo frequenti nella società , e difficili a provarsi. Tali sono l'adulterio 3 l'attica venere > l'in- fanticidio.
L'adulterio è un delitto che , con- siderato politicamente , ha la sua di- rezione da due cagioni : le leggi va- riabili degli uomini j e quella fortis-
i delle Pene. 157
sima attrazione che spinge Y un sesso verso l'altro (1).
Se io avessi a parlare a nazioni an- cora prive della luce della religione 5 direi 3 che vi è ancora un' altra diffe- renza considerabile fra questo , e gli altri delitti. Egli nasce dall' abuso di un bisogno costante , ed universale a tutta 1' umanità , bisogno anteriore s anzi fondatore della società medesi- ma ; laddove gli altri delitti distrut- tori di essa hanno un' origine più de- terminata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia e l'uomo > sempre eguale nel
(1) Quest' attrazione è simile in molti casi alia gravità motrice dell' universo ; perchè , come essa y diminuisce colle distanze ; e se T una modifica tutt' i movimenti dei corpi s così l' altra quasi tutti quelli dell' animo , finche dura il di lei periodo : dissimile in questo, che la gravita si mette in equilibrio cogli ostacoli , ma quella per lo più prende forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.
1 $ 8 Dei Delitti
medesimo clima ad una quantità cos- tante. Se ciò fosse vero , inutili , anzi perniciose sarebbero quelle leggi e quei costumi che cercassero dimi- nuirne la somma totale , perchè il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei proprj e degli altrui bisogni : ma sagge per lo contrario sarebbero quelle , che , per dir così , seguendo la facile inclinazione del piano , ne di- videssero e diramassero la somma iti tante eguali e piccole porzioni , che impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridità , e l' allagamento. La fedeltà conjugale è sempre proporzio- nata al numero ed alla libertà de* matrimonj. Dove gli ereditar] pre- giudizj li reggono , dove la domestica potestà li combina e gli scioglie , ivi la galanterìa ne rompe secreta- mente i legami , ad onta della mo- rale volgare , il di cui officio è di de- clamare contro gli effetti , perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi vivendo nella vera religione ha più sublimi motivi ,
e delle Pene." 155?
che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto è così istantanea e misteriosa , così co- perta da quel velo medesimo che le leg- gi vi hanno posto (velo necessario , ma fragile , e che aumenta il pregio della cosa, in vece di scemarlo) 3 le occasioni così facili , le conseguènze così equi- voche , che è più in mano del legis- latore il prevenirlo che correggerlo. Regola generale : In ogni delitto , che per sua natura deve essere il più delle volte impunito , la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nos- tra immao-inazioiie , che le difficolta , se non sono insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia d' animo di ciascun uomo , eccitano più viva- mente l' immaginazione , ed ingran-» discono l'oggetto , perchè elleno sono quasi altrettanti ripari che impedis- cono la vagabonda e volubile ini- maginazione di sortire dall' oggetto > e costringendola a scorrere tutti i rap- porti , più strettamente si attacca alia parte piacevole , a cui più naturai-
'léo Dei Delitti
mente V animo nostro si avventa , che non alla dolorosa e funesta , da cui fugge e si allontana.
U attica venere , cosi severamente punita dalle leggi , e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell' innocenza , ha meno il suo fonda- mento su i bisogni dell' uomo isolato e libero , che sulle passioni dell' uomo sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei piaceri , quanto da quella educazione che comincia per rendere gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri , in quelle case dove si con- densa P ardente gioventù , elove es- sendovi un argine insormontabile ad
• • • i
ogni altro commercio , tutto il vigore
della natura , che si sviluppa , si con- suma inutilmente per 1' umanità, anzi ne anticipa la vecchia] a.
L' infanticidio è parimente l'effetto di una inevitabile contraddizione in cui è posta una persona che per de- bolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l' infamia , e la morte
i delle Peni. \6i
di un essere incapace di sentirne i mali , come non preferirà questa alla miseria infallibile a cui sarebbero es- posti ella e l'infelice frutto. La mi- glior maniera di prevenire questo de- litto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tiran- nìa, la quale esagera i vizj che non possono coprirsi col manto della virtùe Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti 9 ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale , cioè , che non si può chia- mare precisamente giusta ( il che vuol dire necessaria ) una pena di un de- litto , finché la legge non ha adopera- to il miglior mezzo possibile nelle date circostanze di una nazione per prevenirlo.
i6i Dei Delitti
§. XXXVII.
Di un genere particolare di delitti.
(chiunque leggerà questo scritto, ac- corgerassi che io ho ommesso un gè- nere di delitti , che ha coperto 1' Eu- ropa di sangue umano -, e che ha alza- te quelle funeste cataste , in cui servi- vano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani , quando era giocondo spettacolo e grata armonìa per la ceca moltitudine F udire i sordi e con- fusi gemiti dei miseri , che uscivano dai vortici di nero fumo , fumo di membra umane,' fra lo stridere delle ossa incarbonite , e il friggersi delle : viscere ancor palpitanti. Ma gli uomi- ni ragionevoli vedranno che il luo- go , il secolo , e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo , e fuori del mio soggetto , sarebbe il provare , come debba essere necessaria una per- fetta uniformità di pensieri in uno stato , contro T esempio di molte na-
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zioni j come opinioni , che distailo tra di loro solamente per alcune sot- tilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità , pure possono sconvolgere il ben pubblico > quando una non sia autorizzata a pre- ferenza delle altre ; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che , mentre alcune col contrasto Fer- mentando e combattendo insieme si rischiarano , e soprannuotando le vere , le false si sommergono nell' oblìo ; altre , mal sicure per la nuda loro costanza , debbono esser vestite di autorità e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare , come , quantun- que odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane , del quale le sole conquiste sono la dissimulazione indi P avvilimento , quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e di fraternità , comandato dalla ra- gione e dalla autorità che più ve- neriamo , pure sia necessario ed in- dispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato a e conforme
1^4 Dei Delitti ai veri interessi degli uomini , se v' è chi con riconosciuta autorità lo eser- citi. Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale , e non dei peccati , de' quali le pene , anche temporali , deb- bono regolarsi con altri principj 3 che quelli di una limitata filosofia.
§. XXXVIII.
Di qualche sorgente di errori e d'in- giustizie nella legislazione ; e primo 3 false idee di utilità.
Una sorgente di errori e d'ingius- tizie sono le false idee di utilità che si formano i legislatori. Falsa idea-di utilità è quella , che antepone gì' in- convenienti particolari all' inconve- niente generale \ quella , che coman- da ai sentimenti in vece di eccitarli , che dice alla logica , servi. Falsa idea di utilità è quella , che sacrifica mule vantaggi reali , per un inconveniente p imaginario o di poca conseguenza j
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che toglierebbe agli uomini il fuoco perchè incendia , e l'acqua perchè an- nega ; che non ripara ai mali , che col distruggere. Le leggi , che proi- biscono di portar le armi , sono leggi di tal natura : esse non disarmano che i non inclinati né determinati ai delitti ; mentre coloro , che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre della umanità e le più impor- tanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie , e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni , e F esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale , carissima all' uomo , carissima all' illuminato legis- latore 3 e sottopone gF innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei ? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assali- tori j non iscemano gli omicidj, ma gli accrescono , perchè è maggiore la confi- denza neiF assalire i disarmati , che gli armati. Queste si chiaman leggi non ovviataci, matimorose dei delitti s eh©
i66 Dei Delitti
nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari , non dalla ragionata meditazione degl' inconve- nienti ed avvantaggi di un decreto universale. Falsa idea di utilità è quella , che vorrebbe dare a ima mol- titudine di esseri sensibili la simme- trìa e l' ordine che soffre la materia bruta e inanimata } che trascura i mo- tivi presenti , che soli con costanza ■.e con forza agiscono sulla moltitu- dine , per dar forza ai lontani 3 de' quali brevissima e debole è l'impres- sione , se una forza d' immaginazione , non ordinaria nella umanità , non supplisce coli' ingrandimento alia lon- tananza dell' oggetto. Finalmente è falsa idea di utilità quella , che sacri- ficando la cosa al nome , divide il ben pubblico dal ben di tutti i particolari,
Vi è questa differenza dallo stato di società allo stato di natura, che l'uomo selvaggio non fa danno altrui ,• che quanto basta per far bene a se stesso ; ma l'uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi a offender altri .
e delle Pene. 167
senza far bene a se. Il dispotico induce il timore e l'abbattimento nelP animo de suoi schiavi , ma rispinto ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più solitario e domestico , tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità : ma quanto è più pubblico, ed agita una moltitudine più grande di uomini , tanto è più facile che vi sia o l'imprudente , o il disperato , o l'audace accorto , che faccia servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti più grati , e tanto più seducenti , quanto il rischio della intrapresa cade sopra un maggior numero ; ed il valore che gì5 infelici danno alla propria esistenza 3 si smi- nuisce a proporzione della miseria che soffrono. Questa è la cagione , per cui le offese ne fanno nascere delle nuove , che l' odio è un sentimento tanto più durevole dell' amore , quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti , che indebo- liscono il secondo.
168 Dei Delitti
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§. XXXIX.
Dello spirito di famiglia. o spirito di famiglia è un' altra sor-
gente generale di errori e d' ingiustizie Sella legislazione : la crudeltà e gli altri vizj delle leggi penali furono approvate dagli uomini anche i più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche più libere , per aver considerato piuttosto la società come un unione di famiglie , che come un unione di uomini. Vi siano cento mila uomini , o sia venti mila fami- glie , ciascuna delle quali è composta di cinque persone , compresovi il capo che la rappresenta j se F associazione è fatta per le famiglie , vi saranno venti mila uomini , e ottanta mila schiavi j se l'associazione è di uomini , vi saranno cento mila cittadini , e nes- suno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica , e venti mila piccole monarchie , che la compongono • nel secondo > lo spirito repubblicano non
solo
E delle. Pene.' i?
Solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione , ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini, Nel primo caso , come le leggi ed i costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica , o sia dei capi della famiglia , lo spirito monarchico s5 in- trodurrà a poco a poco nella repub- blica medesima ; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagF interessi opposti di ciascuno, ma non già da Un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio , e limitato a* piccoli fatti. Lo spirito regola- tore delle repubbliche , padrone dei principj generali , vede i fatti e li condensa nelle classi principali ed im- portanti al bene della maggior parte» Nella repubblica di famiglie , i figli rimangono nella potestà del capo ìin che vive , e sono costretti ad aspet- tare dalla di lui morte una esistenza [dipendente dalle sole leggi. Avvezzi. H
'i 70 Dei Delitti
a piegare ed a temere nel!' età pia verde e vigorosa , quando i senti- menti son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione , come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre op- pone alla virtù nella languida e ca- dente età, in cui anche la dispera- zione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti ?
Quando la repubblica è di uomini i la famiglia non è una subordinazione di comando , ma di contratto ; e i figli j quando l'età li trae dalla di- pendenza di natura , che è quella della debolezza , e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della città s e si assog- gettano al capo di famiglia per parte- ciparne i vantaggj , come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo caso , i figli , cioè la più gran parte e la più utile della nazione, sono alla discrezione dei padri : nel secon- do , non sussiste altro legame cornali* dato j che quel sacro , ed inviolabile
e delle Pene, 17 r
di somministrarci reciprocamente i necessarj soccorsi 3 e quello della gra- titudine per li beneflcj ricevuti , il quale non è tanto distrutto dalla ma- lizia del cuore umano , quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle
Tali contraddizioni fralle leggi di famiglia , e le fondamentali della re- pubblica , sono una seconda sorgente di altre contraddizioni fralla morale domestica > e la pubblica } e però fan- no nascere un perpetuo conflitto nell' animo di ciascun uomo. La prima inspira [soggezione e timore j la se- conda coraggio e liberta. : quella in- segna a restringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta ; questa a stenderla ad ogni classe di uomini : quella co- manda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano che si chiama bene di famiglia , che spesse volte non è il bene di alcuno che la com- pone j questa insegna a servire ai propri vantaggi , senza offendere le
Hij
£ yi Dei Delitt!
leggi, o eccita ad immolarsi alla pai tria col premio del fanatismo , che previene V azione. Tali contrasti fan- no che gli uomini si sdegnino a se- guire la virtù , che trovano invilup- pata e confusa , e in quella lonta- nanza che nasce dalla oscurità degli oggetti sì fisici che morali. Quante volte un uomo , rivolgendosi alle sue azioni passate , resta attonito di ri- trovarsi malonesto I A misura che la società si moltiplica , ciascun memr bro diviene più piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si smi- nuisce proporzionalmente , se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno 3 come i corpi umani v i loro limiti circoscritti , al di là de' quali crescendo , T economia ne è ne* cessariamente disturbata. Sembra che: la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità dì chi lo compone 'y altrimenti crescendo 1' una e l'altra , le buone leggi tro-f verebbono nel prevenire i delitti un ©stacplo nel bene medesimo che
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tanno prodotto. Una repubblica trop- po vasta non si salva dal dispotismo , che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ot- tener questo ? Da un dittatore dispo- tico, che abbia il coraggio di Siila, e tanto genio per edificare, quanto egli n' ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso , la gloria di tutti i secoli lo aspetta ; se sarà filosofo , le benedizioni de' suoi cittadini lo con- soleranno della perdita dell' autorità s quando pure non divenisse indiffe- rente alla loro ingratitudine. A mi- sura che i sentimenti , che ci uniscono alla nazione , s' indeboliscono , si rin- forzano i sentimenti per gli oggetti che ne circondano ; e però sotto il dispotismo più forte , le amicizie sono più durevoli , e le virtù ( sempre me- diocri ) di famiglia , sono le più co- muni , o piuttosto le sole. Da ciò può ciascun vedere quanto fossero li- mitate le viste della più parte dei le- gislatori.

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174 Dei Delitti
§. X L.
jDé/ Fisco,
ru già un tempo , nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I de- litti degli uomini erano il patrimonio del principe : gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lucro : chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L'og- getto delle pene era dunque una lite tra il fisco ( P esattore di queste pene ) ed il reo , un affare civile , conten- zioso , privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa , ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell' esem- pio. Il giudice era dunque un avvo- cato del fisco , piuttosto che un indif- ferente indagatore del vero , un agente dell' erario fiscale , anziché il protet- tore ed il ministro delle leggi» Ma siccome in questo sistema il confes-^
b delle Pene. 175
sarsi delinquente , era un confessarsi debitore verso il fìsco , il che era lo scopo delle procedure criminali d'al- lora ; così la confessione del delitto , confessione combinata in maniera che favorisse , e non facesse torto alle ra- gioni fiscali , divenne , ed è tutt' ora ( gli effetti continuando sempre mol- tissimo dopo le cagioni) , il centro in- torno a cui si aggirano tutti gli or- dini criminali. Senz'essa un reo con- vinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita ; senz'essa non soffrirà la tortura sopra altri de- litti della medesima specie che possa aver commessi': con questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo, e lo strazia con metodiche formalità , per cavarne , come da un fondo ac- quistato , tutto il profitto che può.
Provata 1' esistenza del delitto , la confessione fa una prova convincen- te; e per render questa prova meno sospetta, a forza si esige cogli spasi- mi e colla disperazione del dolore , nel medesimo tempo che una confes-
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iy6 Dei Delitti
sione stragiudiciale , tranquilla , indif- ferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio , non basta alla condanna. Si escludono le ricer- che e le prove , che rischiarano il fatto , ma che indeboliscono le ra- gioni del fisco ; non è in favore della -miseria e della debolezza, che si ris- parmiano qualche volta i tormenti ai rei , ma in favore delle ragioni , che potrebbe perdere questo ente, oraima- ginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo , di un uomo incatenato , dato in preda allo squal- lore , ai tormenti , all'avvenire il più terribile j non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto , e lo insidia , e crede di perder se non vi riesce , e di far torto a quella in- fallibilità che l'uomo si arroga in tutte le cose. GP indizj alla cattura sono in potere del giudice : perchè uno si provi innocente , dev* esser prima dichiarato reo. Ciò chiamasi fare un processo offensivo : e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa ,
% ì> e li e Pene. 177
nel decim' ottavo secolo , le proce- dure criminali. Il vero processo , /'i/z- formativo , cioè la ricerca indifferente del fatto 5 quello che la ragione co- manda , che le leggi militari adope- rano, usato dallo stesso asiatico dis- potismo nei casi tranquilli ed indif- ferenti , è pochissimo in uso nei tri* bunali europei. Qual complicato la- berinto di strani assurdi , incredibili senza dubbio alla più felice posterità ! I soli filosofi di quel tempo legge- ranno nella natura dell' uomo la pos- sibile verificazione di un tale sistema.
§. X L I.
Come sì prevengano i delitti.
E meglio prevenire i delitti , che punirli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione , che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità , o al minimo d' infelicità pos- sibile , per parlare secondo tutti i cai- coli dei beni e dei mali della vita.
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178 Dei Delitti
Ma i mezzi impiegati fin ora sonò per lo più falsi , ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irrego- larità e confusione. Come le cos- tanti e semplicissime leggi della na- rura non impediscono che i pianeti non si turbino nei loro movimenti : così , nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine, Eppur questa è la chimera degli uomi- ni limitati , quando abbiano il co- mando in mano. Il proibire una mol- titudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere , ma egli è un crearne dei nuovi j egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio , che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse esser vietato tutto ciò che può indurci a delitto ? bisognerebbe privar 1' uomo dell' uso de5 suoi sensi. Per un mo-
e delle Pene. 179
tivo che spinge gli uomini a com- mettere un vero delitto , ve ne sono mille che gli spingono a commet- tere quelle azioni indifferenti che chiamansi delitti dalle male leggi ; e se la probabilità dei delitti è propor- zionata al numero dei motivi , T am- pliare la sfera dei delitti è un cre- scere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi , cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.
Volete prevenire i delitti ? fate y che le leggi sian chiare , semplici , e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle , e nessuna parte di essa sia impiegata a distrug- gerle. Fate che le leggi favoriscano, meno le classi degli uomini , che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano , e temano esse sole. li timor delle leggi è salutare ; ma fa- tale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi , più sfrenati, più crudeli degli uomini liberi. Questi me- li vj
180 Dei Delitti
ditano sulle scienze , meditano sugF interessi della nazione , veggono gran- di oggetti, e gP imitano ; ma quegli, contenti del giorno presente , cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall' annientamento in cui si veggano : avvezzi all' incertezza
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dell' esito di ogni cosa , P esito de' loro delitti divien problematico per essi, in favore della passione che li determina. Se P incertezza delle leggi cade su di una nazione indolente per clima , ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità : se cade in una nazione voluttuosa , ma attiva , ■ella ne disperde P attività in un in- finito numero di piccole cabale ed intrighi , che spargono la diffidenza in ogni cuore , e che fanno del tra- dimento e della dissimulazione la base della prudenza : se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l'in- certezza vien tolta alla fine , forman- do prima molte oscillazioni dalla li- bertà alla schiavitù , e dalla schiavitù alla libertà.
Ideile Peni; i a i
Volete prevenire i delitti ? fate , che i lumi accompagnino la liberta. I mali , che nascono dalle cognizioni, sono in ragione inversa della loro dif- fusione; e i beni lo sono nella di- retta. Un ardito impostore , che è sem- pre un uomo non volgare , ha le ado- razioni di un popolo ignorante , e le fischiate di un illuminato. Le cogni- zioni , facilitando i paragoni degli oggetti , e moltiplicandone i punti di vista , contrappongono molti senti- menti gli uni agli altri , che si modi- ficano vicendevolmente 3 tanto più facilmente , quanto si preveggono ne- gli altri le medesime viste e le me- desime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione , tace la calunniosa ignoranza , e trema l' autorità disarmata di ragioni , ri- manendo immobile la vigorosa forza delle leggi , perchè non v' è uomo illuminato , che non ami i pubblici , chiari 3 ed utili patti della commune sicurezza , paragonando il poco d'i- nutile libertà da lui sacrificata 3 alla
iti * delle Pene;
somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini, che. senza le leggi poteano divenire cospiranti contro di lui. Chiunque ha un' anima sensibile, gettando uno sguardo su di un co- dice di leggi ben fatto, e trovando di non aver perduto che la funesta libertà di far male altrui , sarà cos- tretto a benedire il trono e chi vi siede.
Non è vero che le scienze sian sempre dannose all' umanità ; e quan- do lo furono , era un male inevita- bile agli uomini. La moltiplicazione dell' uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra , le arti più rozze , le prime leggi , che erano patti momentanei che nascevano colla necessità , e con essa perivano. Questa fu la prima filosofìa degli uomini , i di cui pochi elementi era- no giusti , perchè la loro indolenza e poca sagacità li preservava dall' errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sem- pre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni
l delle Peni. 18$
più forti e più durevoli, che li dis* togliessero dai replicati ritorni nel primo stato d'insociabilità, che si ren- deva sempre più funesto. Fecero dun- que un gran bene all' umanità quei primi errori, che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene po- litico ) , e che crearono un universo invisibile regolatore del nostro. Furo- no benefattori degli uomini quegli, che osarono sorprenderli, e strasci- narono agli altari la docile ignoran- za. Presentando loro oggetti posti di là dai sensi , che lor fuggivan da- vanti a misura che credean raggimi- gerii , non mai disprezzati , perchè non mai ben conosciuti , riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto , che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vi- cende di tutte le nazioni , che si for- marono da popoli selvaggi ; questa fu F epoca della formazione delle grandi società , e tale ne fu il vincolo necessario , e forse unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio , a cui
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ì miracoli più straordinarj , e le grazia più segnalate tennero luogo della uma- na politica. Ma come è proprietà dell' errore il sottodividersi all' infinito ; così le scienze che ne nacquero , fe- cero degli uomini una fanatica mol- titudine di ciechi , che in un chiuso laberinto si urtano e si scompiglia- no , di modo che alcune anime sen- sibili e filosofiche regrettarono per sino l' antico stato selvaggio, Ecco la prima epoca , in cui le cognizioni , o per dir meglio le opinioni , sono dan- nose.
La seconda è nel difficile e terri- bile passaggio dagli errori alla verità -y dalla oscurità non conosciuta , alla luce. L' urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le ve- rità utili ai molti deboli , 1' avvicina- mento ed il fermento delle passioni che si destano in quella occasione , fan- no infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali dopo certi intervalli di tempo si ras- somigliano quanto alle epoche prin-
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cipali, vi troverà più volte una gene- razione intera sacrificata alia felicità di quelle che le succedono , nel luttuoso ma necessario passaggio dalie tenebre della ignoranza alia luce della filosofìa, e dalla tirannìa alla libertà , che ne sono le conseguenze. Ma quando , cal- mati gli animi, ed, estinto l'incendio che ha purgata la nazione dai mali che la opprimono , la verità , i cui progressi prima son lenti, e poi accele- rati , (ìede compagna su i troni de' monarchi , ed ha culto ed ara nei par- lamenti delle repubbliche , chi potrà mai asserire che la luce che illumina la moltitudine sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rap- porti delle cose , ben conosciuti dagli uomini , lor sien' funesti ?
Se la cieca ignoranza è meno fa- tale che il mediocre e confuso sa- pere , poiché questo aggiunge ai mali della prima quelli dell' errore , ine- vitabile da chi ha una vista ristretta al di qua dei confini del vero , l'uomo illuminato è il dono più prezioso che
i86 Dei Delitti
faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano , costituendolo depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità , e a non temerla , privo della maggior parte dei bisogni dell' opinione , non mai abbastanza soddisfatti , che mettono al cimento la virtù della maggior parte degli uomini , assuefatto a contemplare l'u- manità dai punti di vista più elevati , agli occhi suoi la propria nazione di- venta una famiglia di uomini fratelli , e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore , quanto è maggiore la massa della umanità che ha avanti gli occhi. I filosofi acquistano bisogni e interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismen- tire nella pubblica Ilice i principj pre- dicati nella oscurità, ed acquistano l'abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una nazione ; ma felicità momentanea , se le buone le^ai non ne aumentino talmente il numero , che scemino la probabilità sempre
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grande di una cattiva elezione.
Un altro mezzo di prevenir i delitti si è d'interefTare il consesso esecutore delle leggi , piuttosto alla osservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero , che lo com- pone , tanto è meno pericolosa l'usur- pazione sulle leggi , perchè la venalità è più difficile tra5, membri che si osservano tra di loro , e sono tanto meno interessati ad accrescere la pro- pria autorità, quanto minore ne è la porzione che a ciascuno ne tocche- rebbe , massimamente paragonata col pericolo dell' intrapresa. Se il sovrano coli' apparecchio , e colla pompa, coli' austerità degli editti , col non per- mettere le giuste e le ingiuste que- rele di chi si crede oppresso , avvez- zerà i sudditi a temere più i magis- trati , che le leggi , essi profitteranno più di questo timore , di quello che non ne guadagni la propria e pub- blica sicurezza.
Un altro mezzo di prevenire i de- litti è quello di ricompensare la virtù*
ì8S Dei Delitti
Su di questo proposito osservo un sU lenzio universale neiie leggi di tutte le nazioni del dì d' oggi. Se i premj proposti dalle Accademie ai discuopri- tori delle utili verità hanno molti- plicato e le cognizioni e i buoni li- bri; perchè i premj distribuiti dalla benefica mano del sovrano non mol- tiplicherebbero altresì le azioni vir- tuose ? La moneta dell' onore è sem- pre inesausta , e fruttifera nelle mani del saggio distributore.
Finalmente il più sicuro ma più diffidi mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l' educazione ; ogget- to troppo vasto e che eccede i con- fini che mi sono prescritto , oggetto , oso anche dirlo , che tiene troppo in- trinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre , fino ai più re- moti secoli della pubblica felicità, un campo sterile e solo coltivato qua e là da pochi saggi» Un grand'uomo , che illumina V umanità che lo per- seguita , ha fatto vedere al minuto quali sieno le principali massime di
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educazione veramente utili agli uomi- ni ; cioè consistere meno in una ste- rile moltitudine di oggetti , che nella scelta e precisione di essi ; nel sosti- tuire gli originali alle copie nei feno- meni si morali che fisici, che il caso, o F industria presenta ai novelli ani- mi dei giovani ; nello spingere alla virtù per la facile strada del senti- mento , e nel deviarli dal male per la via infallibile della necessità e delF inconveniente , e non colla incerta del comando , che non ottiene che una simulata e momentanea ubbi- dienza.
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§. X L II.
Conclusione,
Da quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile , ma poco conforme ali5 uso , legislatore il più ordinario delle na- zioni : « Perchè ogni pena non sia una « violenza di uno o di molti contro « un privato cittadino , dev' essere « essenzialmente pubblica , pronta , «« necessaria 3 la minima delle possibili « nelle date circostanze , proporzio- « nata a delitti , dettata dalle leggio
JF I N E.